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Rendita Inail

Rendita INAIL
18 Maggio 2023
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Tempo di lettura 6 minuti

Che cos’è?

La Rendita INAIL è una prestazione valutata in base alla natura temporanea o permanente del lavoro svolto.

La Cassazione, nella sentenza n. 24048/2008, ha confermato che la rendita viene correlata al lavoro specifico quando è di carattere temporaneo, mentre si riferisce al lavoro generico quando risulta permanente.

È importante sottolineare, come evidenziato dalla Cassazione nella sentenza n. 12426/1999, che le percentuali di invalidità permanente si applicano in modo uniforme a tutti gli assicurati.

Non è rilevante il diverso valore che le lesioni possono assumere in base alle attività svolte effettivamente.

I criteri per determinare l’invalidità permanente, inclusi i quattro livelli di fasce e la possibilità di assegnare una fascia superiore quando il danno influisce sulle mansioni effettive, sono stabiliti nella sezione Danno Biologico.

Questi criteri sono stati adottati a partire dal 25/7/2000.

La sezione Danno Biologico fornisce le linee guida per determinare l’entità del danno subito e la relativa rendita INAIL.

La valutazione tiene conto dei criteri stabiliti e delle conseguenze che il danno ha sulle attività lavorative dell’assicurato.

In sintesi, la Rendita INAIL è una prestazione che viene erogata in base all’invalidità permanente derivante da un infortunio sul lavoro.

Le percentuali di invalidità sono applicate in modo uniforme a tutti gli assicurati, indipendentemente dalle attività svolte.

I criteri per la valutazione dell’invalidità permanente si trovano nella sezione Danno Biologico, adottati a partire dal 25/7/2000.

Calcolo Rendita Inail

La rendita INAIL viene calcolata in base al grado di inabilità che hai riportato a causa dell’incidente.

In passato, il minimo indennizzabile dell’11% era applicato solo agli infortuni industriali.

Tuttavia, con l’introduzione della Legge n. 457/1972, tale beneficio è stato esteso anche agli infortuni agricoli.

Successivamente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 97/1977 ha ulteriormente ampliato l’applicazione della rendita INAIL alle Malattie Professionali, e la successiva sentenza n. 64/1981 ha incluso anche la silicosi.

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È importante sottolineare che la rendita INAIL è un’indennità periodica che viene erogata dall’INAIL per compensare l’invalidità permanente derivante dall’infortunio sul lavoro.

Questa prestazione economica è proporzionale al grado di inabilità, e l’INAIL utilizza specifici criteri per determinare l’entità dell’assegno.

La valutazione della rendita INAIL tiene conto sia del tipo di attività lavorativa svolta che della gravità dell’invalidità permanente.

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24048/2008, ha stabilito che la rendita Inail viene valutata in relazione al lavoro specifico svolto quando l’invalidità è di carattere temporaneo, mentre viene riferita al lavoro generico quando risulta permanente.

Le percentuali di invalidità permanente sono applicate in modo uniforme a tutti gli assicurati, indipendentemente dalla diversa valutazione delle lesioni in base alle attività effettivamente svolte.

Inoltre, dalla data del 25/7/2000, sono stati adottati specifici criteri, comprese le fasce di invalidità e la possibilità di assegnare una fascia superiore quando l’invalidità incide sulle mansioni effettive.

Questi criteri sono dettagliati nella sezione del Danno Biologico.

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Se hai subito un infortunio sul lavoro che ha causato un’invalidità permanente superiore al 10%, ti consigliamo di contattare l’INAIL per richiedere l’assegnazione della rendita INAIL.

Sarà necessario presentare la documentazione richiesta e seguire le procedure specifiche per ottenere questa importante prestazione economica che ti aiuterà a compensare l’invalidità subita a seguito dell’incidente sul lavoro.

Rendita Inail Importo

L’importo della rendita INAIL viene determinato dall’INAIL stesso in base alla retribuzione percepita dal lavoratore nei 12 mesi precedenti all’incidente.

Nel caso in cui il lavoratore non possa fornire un periodo di retribuzione di 12 mesi, l’ammontare viene rapportato a un anno considerando 300 volte la retribuzione giornaliera.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17160/2006, ha precisato che, per determinare la retribuzione da utilizzare come base per calcolare la rendita INAIL, se il giudice di merito stabilisce che il lavoratore ha svolto attività presso lo stesso datore di lavoro con un orario ridotto rispetto a quello contrattuale nei 12 mesi precedenti all’evento invalidante, tale situazione rientra nella previsione di lavoro non continuativo.

Pertanto, in questo caso, viene applicato il criterio normativo di calcolo presuntivo stabilito dalla legge.

È importante sottolineare che l’importo della rendita INAIL è fondamentale per determinare la quantità di sostegno economico che l’assicurato riceverà per affrontare l’invalidità permanente derivante dall’infortunio sul lavoro.

La retribuzione utilizzata per il calcolo dell’importo della rendita INAIL include non solo il salario base, ma anche altri elementi come gli straordinari, i premi e le altre voci retributive percepite dal lavoratore durante il periodo di riferimento.

È importante segnalare che, oltre alla retribuzione, l’INAIL considera anche il grado di invalidità permanente dell’assicurato per stabilire l’importo della rendita.

Esistono specifiche tabelle e criteri stabiliti dalla legge che indicano le percentuali di invalidità e l’importo corrispondente della rendita INAIL.

Decorrenza Rendita Inail

La rendita Inail spetta dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta. Può darsi, però, che l’inabilità temporanea assoluta non vi sia stata o che essa non sia durata oltre il limite di carenza. In tale caso, la rendita Inail avrà decorrenza dal giorno successivo a quello dell’infortunio o a quello di manifestazione della malattia professionale.

La rendita Inail, infine, decorrerà dal giorno in cui è insorta l’inabilità permanente di grado indennizzabile, nel caso in cui questa si sia manifestata solo dopo un certo tempo dalla data di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta.

Apprendisti e minori

L’art. 119, Dpr n. 1124/1965 ha stabilito che per gli apprendisti la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d’opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.

Rivalutazione dal 1° luglio 2013

L’art. 11, c. 1, Dlgs. n. 38/2000 prevede che con effetto dall’anno 2000, e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione della rendita Inail corrisposta ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie gli operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente.

Il nuovo criterio di rivalutazione annuale non sostituisce quello precedente che, invece, prevede  che la retribuzione per la liquidazione della rendita Inail sia riformulata ogni biennio solo qualora intervenga una variazione non inferiore al 10% delle retribuzioni precedentemente stabilite.

Questo meccanismo, infatti, non scompare e gli incrementi annuali sono assorbiti quando scatta la predetta variazione retributiva.

Le quote integrative

Le rendite infortunistiche sono maggiorate del 5% per i seguenti familiari:

  • Coniuge
  • Ciascun figlio fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età, se studente di scuola media o professionale; per tutta la durata normale del corso, se studente universitario; senza limiti di età, per figli inabili al lavoro, anche se siano divenuti inabili in epoca successiva all’infortunio o alla malattia professionale subiti dal loro genitore.

L’Inail, con circ. n. 63/1995, chiarisce che per la concessione della quota ai figli inabili si rende indispensabile la sussistenza di grave infermità o difetto fisico o mentale che comporti un’assoluta o permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua e invita le sedi ad attenti accertamenti sanitari ed ispettivi in merito. Non è richiesto il requisito della vivenza a carico; la quota, dunque, spetta anche quando il figlio inabile contrae matrimonio.

Le quote suddette sono parte integrante della rendita e sono riferite unicamente alla composizione della famiglia dell’infortunato.

Va tenuto conto anche delle successive variazioni della stessa, compreso il sopravvenire dei figli. Per i casi successivi al 24/7/2000 le quote sono calcolate solo sulla parte di rendita che indennizza il danno patrimoniale.

Cumulabilità con Assegno al nucleo familiare

Secondo giurisprudenza di Cassazione, questa maggiorazione della rendita persegue la funzione di risarcire i familiari dell’infortunato che, vivendo nello stesso nucleo familiare, risentono anch’essi delle conseguenze dell’infortunio; pertanto non rappresenta un’erogazione assimilabile agli assegni familiari e conseguentemente per essa non opera il divieto di cumulo previsto tra tutti gli altri trattamenti di famiglia comunque denominati. L’INPS – con la circ. n. 207/1986 – ha preso atto di questo orientamento della magistratura.

Opzione con l’assegno per l’invalidità civile parziale

Il Dm n . 553/1992 disciplina il diritto di opzione tra le prestazioni dirette di invalidità concesse per cause di guerra, di lavoro e di servizio nonché delle pensioni dirette di invalidità erogate a qualsiasi titolo dall’INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio, con l’assegno mensile riconosciuto agli invalidi civili parziali.

L’Inail, con circ. n. 5419/1993, chiarisce le modalità di attuazione della facoltà di opzione nei confronti delle prestazioni infortunistiche.

Le prestazioni erogate dall’Inail sono per loro natura indisponibili ed intrasferibili. Dunque la legge n. 407/1990 ha sancito l’obbligo di opzione non già tra i diritti alle prestazioni, bensì esclusivamente fra i trattamenti economici che da essi derivano.

L’opzione, pertanto, non potrà comunque comportare o imporre una pretesa rinuncia al diritto, ma solo alla mera erogazione della prestazione. L’istituto assicuratore, inoltre, dovrà continuare a comunicare anche le eventuali variazioni della misura della prestazione a seguito delle periodiche riliquidazioni delle rendite.

Sono incompatibili con l’assegno per invalidità civile parziale le seguenti prestazioni Inail:

  • Le rendite dirette
  • L’assegno per assistenza personale continuativa
  • L’assegno continuativo mensile
  • La sovvenzione di contingenza ai grandi invalidi
  • L’assegno di incollocabilità

Cumulabilità tra pensione INPS e rendita Inail

Dal 17 agosto 1995, art. 1, c. 43, L. n. 335/1995, gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità liquidate a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita Inail che ha per oggetto lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa. La corte costituzionale, con la sentenza n. 227/2002, ha sancito la legittimità costituzionale della norma.

Con la circ. n. 123/1996, l’INPS precisa che la norma non può trovare applicazione in caso di rendite erogate ai sensi delle legislazioni estere. L’incumulabilità è stabilita anche per i trattamenti già in essere, per i quali è previsto il riassorbimento sui futuri miglioramenti.

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