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DIS-COLL: Come funziona la disoccupazione per i collaboratori

28 Settembre 2022
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Tempo di lettura 4 minuti

Hai un contratto di collaborazione? Ti trovi in una condizione di disoccupazione?

Le persone che hanno dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e si trovano in una condizione di perdita del lavoro hanno la possibilità di richiedere la DIS-COLL.

La DIS-COLL 2022 si connota come una indennità di disoccupazione a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, che viene direttamente erogata dall’Inps.

Si chiarisce che contestualmente alla promulgazione della Legge di Bilancio 2022 sono state previste una serie di novità per la graduale riduzione del beneficio, la durata e i periodi contributivi utili per il calcolo.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:

  • Che cos’è la DIS-COLL 2022 ovvero la disoccupazione per i collaboratori
  • A quanto ammonta la disoccupazione per i collaboratori
  • Come funziona la disoccupazione per i collaboratori

Di cosa si tratta

La disoccupazione per i collaboratori, nota come DIS-COLL si connota come una indennità di disoccupazione che viene erogata, in caso di perdita involontaria del lavoro, a supporto dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La disoccupazione per i collaboratori può essere richiesta anche da parte degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca che sono titolari di una borsa di studio. In questo significa che la disoccupazione per i collaboratori si connota come un vero e proprio aiuto di tipo economico che viene dato ai disoccupati che:

  • lavoravano in regime c.d. di co.co.co;
  • hanno perso involontariamente il lavoro.

Con l’emanazione dell’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81 la disoccupazione per i collaboratori è stata resa strutturale, infatti, contestualmente alla normativa, è stata estesa ai collaboratori a progetto (c.d. co.co.pro.) e agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

L’agevolazione a favore dei collaboratori disoccupati ha subito un aggiornamento con il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 che ha poi modificato il requisito di almeno 3 mesi di contributi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro a quest’ultimo prima richiesto per accedere alla DIS-COLL. Questo significa che per fruire della disoccupazione per i collaboratori è sufficiente avere almeno l’accredito contributivo di una mensilità nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Si chiarisce che la prestazione può anche essere richiesta in caso degli gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Si ricorda che gestione di questo sostegno economico per i disoccupati è stata affidata all’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con la Legge di Bilancio 2022 la disoccupazione per i collaboratori ha subito delle variazioni in quanto ha previsto:

  • una diversa decorrenza del c.d. décalage, ovvero la progressiva riduzione del beneficio, ampliando la durata dell’agevolazione
  • una diversa modalità di calcolo;
  • il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASpI.

Soggetti beneficiari

I soggetti che possono beneficiare della indennità per i disoccupati DIS-COLL afferiscono alle seguenti categorie di soggetti:

  • collaboratori coordinati e continuativi, che hanno perso involontariamente l’occupazione;
  • collaboratori a progetto, che hanno perso involontariamente l’occupazione;
  • assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Sono, invece, esclusi dalla possibilità di ricevere la disoccupazione per i collaboratori:

  • collaboratori titolari di pensione;
  • titolari di partita IVA;
  • amministratori e sindaci;
  • revisori di società;
  • associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Come funziona

Ai fini di apporre domanda per avere accesso alla disoccupazione per i collaboratori emerge che devono sussistere i seguenti requisiti:

  • iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata Inps;
  • stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • possesso di almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso.

Per quanto concerne l’ammontare della disoccupazione per i collaboratori emerge che l’ammontare massimo è oggetto di rivalutazione annua poiché è delineato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente. Per l’anno 2022 la disoccupazione per i collaboratori è pari ad un massimo di 1.335,40 euro.

Secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2022, la disoccupazione per i collaboratori ha delle durata differenti. Nello specifico:

  • 6 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi fino al 31 dicembre 2021. In tal caso l’aiuto economico è corrisposto ogni mese, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso
  • 12 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che si sono andati a delineare a partire dal 1° gennaio 2022. Emerge che in tale fattispecie il beneficio è erogato mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 non sono computati, ai fini della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

In merito alla decorrenza si evidenzia che questa ha avvio a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, se è stata richiesta entro l’ottavo giorno. Si chiarisce che per le richieste pervenute dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. La stessa decorrenza risulta essere valida e applicabile anche nel caso delle richieste DIS-COLL presentate dopo il termine di periodi di maternità o di degenza ospedaliera, purché entro i termini di legge previsti.

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