Quattordicesima pensione ai superstiti

La quattordicesima pensionati spetta anche alle prestazioni indirette di reversibilità a patto che, il coniuge superstite, abbia raggiunto i 64 anni di età e non possieda una pensione diretta. La prestazione verrà erogata tenendo in considerazione l’aliquota di reversibilità.
Ogni anno, nel mese di luglio, i pensionati che possiedono determinati requisiti anagrafici, contributivi e reddituali hanno diritto all’erogazione della cd. quattordicesima mensilità. Tale prestazione, introdotta dal Governo Prodi con la legge del 2 luglio 2017, può essere percepita anche dal coniuge superstite a patto che lo stesso possieda determinati requisiti.
Partiamo dal presupposto che la quattordicesima pensionati viene erogata solo alle pensioni inferiori a due volte il trattamento minimo (1.050 € lordi al mese) e a tutti quei soggetti che hanno raggiunto i 64 anni di età, per cui tutti i pensionati o i superstiti che si trovano in questa condizione generale in linea di massima potranno percepire la quattordicesima mensilità. Per il superstite, affinché la prestazione possa essere erogata, lo stesso non deve essere in possesso di pensione diretta. Affinché la quattordicesima mensilità possa essere erogata dall’istituto INPS, nel caso di pensione di reversibilità, il superstite deve percepire solo la pensione ereditata dal coniuge defunto, altrimenti la quattordicesima pensionati, come ovvio, verrà erogata solo sulla pensione diretta.
L’importo della quattordiceisma pensionati sulla pensione ai superstiti, viene determinato sull’anzianità contributiva del defunto applicando, però, l’aliquota di reversibilità riconosciuta dall’ordinamento, dunque gli importi saranno nettamente inferiori rispetto a quelli percepiti dal pensionato quando era in vita.
Facciamo un esempio affinché il lettore possa comprendere al meglio il meccanismo di calcolo prendendo prima in considerazine una vedova con pensione diretta per poi considerare quella con la sola pensione ai superstiti.
Una vedova possiede una pensione di vecchiaia erogata al 67° anno di età con 20 anni di contribuzione per un importo pari a 600 euro al mese lordi. Circa due anni prima il coniuge è venuto a mancare lasciando alla stessa una pensione di reversibilità pari a 360 euro (ovvero il 60% di 600 euro che era la pensione in godimento dal defunto). A questo punto la vedova avrà un reddito mensile di 960 euro lordi e avrà diritto a percepire 420 euro di quattordicesima mensilità pensionati che verrà calcolata solo sulla contribuzione in possesso della vedova in quanto la stessa è percettrice di pensione diretta di vecchiaia.
Supponiamo adesso il caso di una vedova che non abbia mai lavorato e che, quindi, non sia in possesso di alcuna pensione diretta di vecchiaia o anzianità. La stessa eredita una pensione di reversibilità di circa 720 euro al mese proveniente da una pensione liquidata con 30 anni di contribuzione versata da parte del marito. A questo punto la base sulla quale dovrà essere effettuato il calcolo dell’anzianità contributiva per estrapolare l’importo della quattordicesima mensilità è sull’anzianità contributiva del defunto che però dovrà essere rivalutata sull’aliquota della pensione di reversibilità. Il calcolo sarà il seguente:
- 30 (gli anni di contribuzione) x 60% (l’aliquota della pensione di reversibilità) = 18 anni
Quindi, sulla base delle tabelle degli importi della quattordicesima mensilità, la vedova, se in possesso di 64 anni di età, andrà a percepire nel mese di luglio una somma di 546 euro che corrisponderà alla quattordicesima mensilità sulla pensione ai sueprstiti.
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