Come si calcola la pensione nel fondo volo

Il personale di volo dipendente delle aziende di navigazione aerea è iscritto al fondo volo nonché un fondo autonomo e sostitutivo rispetto all’assicurazione generale obbligatoria gestito dall’Inps.
Il fondo volo, istituito nel 1965, presenta delle caratteristiche peculiari tali per cui i soggetti iscritti avranno, sotto alcuni aspetti, un trattamento differente da quello che avrebbero con l’Assicurazione Generale Obbligatoria.
All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:
- Che cos’è il fondo volo
- Chi sono i soggetti iscritti al fondo volo
- Come avviene il calcolo della pensione per i soggetti iscritti al fondo volo
Di cosa si tratta
Il fondo volo è il fondo previdenziale del personale di volo dipendente delle aziende di navigazione aerea. Si connota come un fondo autonomo e sostitutivo rispetto all’assicurazione generale obbligatoria gestito dall’Inps.
Il fondo volo si occupa, quindi, di assicurare la tutela previdenziale del personale di volo dipendente delle aziende di navigazione aerea e si pone come fondo sostitutivo rispetto all’Assicurazione Generale Obbligatoria per quanto concerne l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Costituito nel 1965, il fondo si pone come uno dei pochi fondi speciali, assieme al Fondo della Previdenza dello Spettacolo e degli Sportivi Professionisti e al Fondo Dazio, sopravvissuto alle riforme degli anni ’90. Questo si contraddistingue per il fatto di avere delle regole di pensionamento diverse rispetto all’assicurazione generale obbligatoria e di specificità peculiarità.
Il Fondo Volo, progressivamente, è stato oggetto di armonizzazione rispetto all’Assicurazione Generale Obbligatoria tranne per quanto concerne alcune particolarità che riguardano l’attività professionale del personale volo. L’armonizzazione ha avuto inizio nel 1988 con la legge 480/1988, poi con la Riforma Amato (Dlgs 503/1992), la Legge Dini (335/1995) e si è concluso solo dieci anni dopo nel 1998 con il decreto legislativo 164/1997.
La gestione del fondo volo è regolata per mezzo del sistema della ripartizione con l’accantonamento di una riserva legale che non deve essere minore due annualità delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno.
Soggetti iscritti al fondo
Al Fondo Volo sono iscritti il personale addetto a:
- il comando, la guida e il pilotaggio di aeromobili (comandanti e piloti);
- il controllo degli apparati e degli impianti di bordo (tecnici di volo);
- i servizi complementari di bordo (assistenti di volo).
Si ravvisano alcune condizioni che devono essere soddisfatte affinché il personale possa essere iscritto al Fondo.
Le condizioni che il personale deve ottemperare sono le seguenti:
- svolgimento del proprio servizio in via prevalente a bordo dell’aeromobile;
- età inferiore a 60 anni;
- inscrizione negli albi e nei registri tenuti dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC);
- titolarità di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposizione ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell’aeronautica militare;
- essere dipendente da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunto con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione oppure sia dipendente da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi del codice della navigazione.
Come si calcola la pensione
Gli iscritti presso il fondo volo sono dotati di regole di calcolo proprie che differiscono dalle regole dell’Assicurazione Generale Obbligatoria soprattutto per quello che riguarda le anzianità che sono state maturate prima del 1998.
A partire dal 1° gennaio 1998, con il Decreto legislativo 164/1997, ha avuto inizio il processo di armonizzazione della normativa rispetto alle regole previste nell’assicurazione generale obbligatoria.
Ad oggi si identificano sei modalità di calcolo della pensione per gli iscritti al fondo volo che coincidono con le cosiddette “quote”.
Nello specifico:
- quota A1 per il servizio utile sino al 26.11.1988;
- quota A2, per il servizio utile sino al 1992;
- quota B1, per il servizio utile negli anni tra il 1993 ed il 1994;
- Quota B2 per il servizio maturato tra il 1.1.1995 ed il 30.6.1997;
- Quota B3, per il servizio utile dall’1.7.1997 al 31.12.2011;
- Quota C per quanto riguarda il sistema di calcolo contributivo (dal 1996 per chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; dal 2012 per chi aveva almeno 18 anni di contributi alla predetta data).
Si rende noto che sia la Quota A che la Quota B il sistema di calcolo è tarato sulla base del modello reddituale.
Per quanto riguarda il calcolo della Quota A, che si riferisce alle anzianità contributive maturate sino al 31.12.1992 (a sua volta divise in quota A1 e A2), si deve far riferimento alla retribuzione pensionabile che è stata ottenuta negli ultimi cinque anni prima alla data di decorrenza della pensione. In questo caso sono comprese le indennità accessorie e speciali che vengono rivalutate secondo le norme già nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Questo si denota in applicazione all’uniformazione e all’armonizzazione disciplinata dalla legge n. 480/1988.
In merito alla quota A1 relativa alle anzianità acquisite sino al 26.11.1988 si evidenzia che queste sono valorizzate per una aliquota di rendimento pari al 3,0% per ogni anno di servizio utile che scende al 2,5% per i periodi temporali successivi (dal 26.11.1988 al 1992). Sulla base dell’armonizzazione dettata dalla legge n. 480/1988 sono stati introdotti tre tetti alla pensione massima conseguibile che dipendono dalla della qualifica contrattuale dei dipendenti dell’azienda maggiormente rappresentativa del settore e sulla loro anzianità contributiva.
In merito alla quota B1, per il servizio utile negli anni tra il 1993 ed il 1994, si fa riferimento alla Riforma Amato (Dlgs 503/1992) che ha allungato il periodo della media della retribuzione pensionabile. Con la Riforma questa è passata:
- dagli ultimi 5 anni agli ultimi 10 anni (per chi vantava almeno 15 anni di contributi al 1992)
- dagli ultimi cinque anni anteriori al 31.12.1992 più tutto il periodo dal 1.1.1993 sino alla data di decorrenza della pensione (per chi vantava meno di 15 anni di contributi al 1992)
la riforma ha anche mutato il sistema di rivalutazione della media della retribuzione in base a quanto previsto nell’AGO.
In relazione alla quota B2 e all’anzianità contributiva maturata dal 1.1.1995 l’aliquota di rendimento è stata ridotta dal 2,5% (aliquota della quota B1) al 2% per ogni anno di anzianità allineandosi a quella prevista nell’AGO.
Con il Dlgs 164/1997 processo di armonizzazione si è concluso in quanto questo ha:
- abbattuto tre tetti massimi di pensione fissati dalla legge n. 480/1988
- introdotto il meccanismo di riduzione delle aliquote di rendimento eccedenti il primo tetto della retribuzione pensionabile ed il limite dei 40 anni all’anzianità contributiva valorizzabile come previsto nell’AGO (Quota B3).
A partire dal primo gennaio 1998 la retribuzione pensionabile è determinata sulla base dei medesimi elementi retributivi previsti nell’AGO.
Dall’inizio del 1998 l’indennità di volo è entrata nella retribuzione pensionabile solo per il 50% del suo importo (parte effettivamente soggetta a contribuzione) mentre la computabilità al 50% dell’indennità di volo nella base pensionabile è stata mantenuta anche nel periodo che va dal 1.1.2014 al 31.12.2017 nel quale, temporaneamente, l’indennità è stata esclusa dall’imponibile contributivo.
La quota C vale per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantano meno di 18 anni di contribuzione. Ricadono in questa categoria tutte le anzianità contributive maturate dopo il 1° gennaio 1996 e si basano sul sistema contributivo. Per chi al 31 dicembre 1995 vantava oltre 18 anni di contribuzione il calcolo contributivo è scattato solo dal 1° gennaio 2012.
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