Come utilizzare i contributi per malattia e infortunio

I contributi per malattia e infortunio si connotano come la contribuzione figurativa che viene riconosciuta ai fini previdenziali per i periodi di malattia o per quelli di infortunio.
All’interno di questo articolo andremo ad approfondire
- Che cosa sono le assenze per malattia e infortunio
- A chi è rivolta questa tipologia di agevolazione
- Come funzionano i contributi per malattia e infortunio
Le Assenze per Malattia ed Infortunio
Malattia ed infortunio sono tutelate dal punto di vista previdenziale dal nostro apparato legislativo. Nello specifico i lavoratori dipendenti che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad i fondi ad essa sostitutivi hanno la possibilità di avere una vera e propria copertura figurativa ai fini pensionistici per quanto concerne i periodi di assenza dal lavoro che sono legati ad una condizione di malattia o di infortunio sul posto di lavoro.
I contributi per malattia e infortunio sono direttamente disciplinati dell’articolo 56, co. 1, lett. a) n. 2 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 che chiarisce l’erogazione di contributi pensionistici nel caso di:
- indennità di malattia (cd. eventi indennizzati occorsi all’interno di un normale rapporto di lavoro dipendente) sia ove l’indennizzo non sia stato erogato (es. malattia intervenuta all’interno di un rapporto di lavoro domestico o al di fuori del rapporto di lavoro)
- infortuni sul lavoro che abbiano dato luogo ad una inabilità temporanea.
Ai fini di maturare il diritto all’accredito gratuito, è necessario che l’assicurato possieda:
- almeno un contributo settimanale prima del periodo di malattia o infortunio e i periodi di malattia o di infortunio non devono avere avuto una durata inferiore a 7 giorni
- idonea certificazione medica, necessaria in particolare nei casi in cui l’Inps non abbia provveduto al pagamento dell’indennità di malattia, da cui risulti il verificarsi dell’evento morboso.
Nel momento in cui sono stati introdotti questi contributi per malattia e infortunio potevano essere accreditati fino ad un massimo di 12 mesi in tutto l’arco della vita lavorativa, ma tale periodo è stato allungato.
Di fatto l’articolo 1 del Dlgs 564/1996 ha aumentato questo periodo di accredito dei contributi per malattia e infortunio, a partire dal 1° gennaio 1997, nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di 22 mesi per eventi verificatesi nei rispettivi periodi.
Questo aumento graduale ha delineato una situazione in cui i lavoratori hanno visto un mutamento del tetto massimo di malattia accreditabile in relazione alla decorrenza della pensione stessa (si veda tavola sottostante).
Si chiarisce che a partire dal 1° gennaio 2012 il periodo transitorio per i contributi per malattia e infortunio è giunto a conclusione e, pertanto, il limite massimo accreditabile è pari a 96 settimane, cioè 22 mesi, nell’arco della vita lavorativa dell’interessato.
Soggetti beneficiari
Si identificano come soggetti beneficiari dei contributi di malattia e infortunio tutti coloro che si sono trovati in una condizione di temporanea inabilità al lavoro per un periodo non inferiore a sette giorni per malattia.
Come funziona
Ai fini di avere il diritto per i contributi di malattia e infortunio è necessario essere titolari di almeno un contributo versato prima del periodo di malattia o infortunio.
Esistono, per i contributi figurativi per malattia o infortunio, dei limiti di accredito che sono riportati nella seguente tabella.

L’interessato o i suoi superstiti che devono presentare la richiesta dei contributi per la malattia o infortunio devono recarsi presso la sede INPS di appartenenza con i seguenti allegati:
- certificazione di malattia rilasciata dall’ INAM per i periodi precedenti il 1° gennaio 1980;
- certificazione di infortunio rilasciata dall’INAIL;
- cartella clinica o dichiarazione dell’ospedale pubblico di attestazione del periodo di ricovero.
Si chiarisce che se l’interessato nei periodi di malattia non è stato assistito da un ente previdenziale o non è stato ricoverato o degente in pubbliche istituzioni ospedaliere, il riconoscimento della malattia e la durata del periodo accreditabile sono legati ai termini di presentazione delle denunce di inizio e fine della malattia. Nello specifico:
- La data di inizio della malattia deve essere denunciata entro 60 giorni, completa di un certificato medico di parte. Qualora la denuncia avvenga dopo 60 giorni, ma sempre in costanza della malattia, il riconoscimento del periodo di accredito dei contributi figurativi parte dal 60° giorno prima della denuncia.
- La data di cessazione della malattia deve essere denunciata entro 15 giorni, completa di un’ulteriore certificazione medica. Nel caso in cui la denuncia avviene dopo 15 giorni, sono riconosciuti solo i periodi di infermità attestati dalla certificazione presentata con la denuncia di inizio della malattia o, eventualmente, durante la stessa. Dati questi presupposti se dopo la tempestiva denuncia di inizio malattia il richiedente non presenta altra documentazione, il riconoscimento deve essere accordato solo per il periodo di malattia compreso nei 60 giorni precedenti la data della denuncia.
L’efficacia ai fini pensionistici
Ai fini pensionistici si evidenzia che i periodi di malattia ed infortunio hanno talvolta una valenza ridotta.
Questo significa che così come i contributi da disoccupazione indennizzata non sono utili al perfezionamento del requisito contributivo dei 42 anni e 10 mesi (41 e 10 mesi per le donne) necessari per avere accesso alla pensione anticipata liquidata nel sistema misto.
Questo significa che la limitazione, in alcuni casi, può determinare l’impossibilità di raggiungere il requisito contributivo di 1820 settimane necessario per l’opzione donna o per l’accesso alla pensione con le cd. quote riservate ai lavoratori usuranti.
Questo limite ha valenza solo per i lavoratori del settore privato in quanto non è previsto negli ordinamenti delle Casse dei lavoratori pubblici.
Ricerca
INAIL
Iscriviti alla newsletter
Ti sei iscritto correttamente
Notizie correlate

Danno Biologico
Tempo di lettura 11 minutiLa nascita del danno biologico deriva dai dibattiti giurisprudenziali che hanno caratterizzato la fattispecie lungo il corso degli anni 70 […]

Revisione Rendita Inail
Tempo di lettura 8 minutiChe cos’è? La revisione della rendita Inail nel settore infortunistico tende a garantire corrispondenza tra il danno e l’indennizzo non solo al […]

Rendita Inail
Tempo di lettura 6 minutiChe cos’è? La Rendita INAIL è una prestazione valutata in base alla natura temporanea o permanente del lavoro svolto. La […]