Aliquota di rendimento

L’aliquota di rendimento conosciuta anche come coefficiente di rendimento è il coefficiente che viene usato all’interno del sistema retributivo per il calcolo della pensione di vecchiaia.
Una volta che è stata definita la retribuzione pensionabile, ovvero quella in base alla quale sarà calcolato l’importo del vitalizio da erogare, l’aliquota di rendimento si applica ad essa e al numero di anni di contribuzione (o riconosciuti tali). In questo modo si procede a definire la quota dell’attuale reddito pensionabile sarà versato al pensionato.
All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:
- che cosa sono le aliquote di rendimento
- come si applicano le aliquote di rendimento
- come funzionano le aliquote di rendimento
Di cosa si tratta
Le aliquote di rendimento si pongono alla base del calcolo dell’assegno pensionistico in merito al metodo retributivo.
Le aliquote di rendimento rappresentano i fattori necessari per andare a computare l’ammontare dell’assegno previdenziale in base alla media delle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore.
Per il calcolo, ai fini pensionistici con il metodo retributivo, della quota A (per l’anzianità contributiva precedente al 31 dicembre 1992) e della quota B (per l’anzianità contributiva successiva al 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 201) si utilizzano le aliquote di rendimento.
Queste si pongono come i parametri necessari per andare a convertire in pensione lo stipendio in busta paga degli ultimi anni di lavoro.
A titolo generale la regola di massimo prevede il riconoscimento del 2% della retribuzione pensionabile fino a 40 anni di contributi. Questo significa che un lavoratore con 40 anni di contributi sarà titolare di un assegno previdenziale pari all’80% (=40 x 2%) della media delle ultime retribuzioni.
Questa logica si applica fino a un tetto massimo di retribuzione (tetto massimo stabilito direttamente dall’INPS) oltre il quale il rendimento annuo diminuisce gradualmente fino a dimezzarsi.
Come è possibile vedere per mezzo del metodo di calcolo retributivo la pensione viene determinata prendendo come riferimento le retribuzioni che l’interessato ha percepito negli anni che precedono la pensione. Considerando che nella maggior parte dei casi, è proprio negli ultimi anni che si va a percepire uno stipendio più alto, questo sistema risulta molto vantaggioso per il pensionato.
Come si applicano le aliquote di rendimento
Le aliquote di rendimento dipendono della retribuzione media, oltre che dalla collocazione temporale delle anzianità maturate. Questo significa che le regole variano tra i periodi ante e post 1993.
Si ricorda che un fattore che incide sul valore dell’aliquota di rendimento è anche il fondo a cui il lavoratore risulta iscritto. Questo significa che in alcuni casi si applicano regole differenti rispetto a quelle previste nell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).
Attuando una generalizzazione emerge che nella maggior parte dei casi alle migliori retribuzioni (rivalutate) – sia della quota A che della B – viene riconosciuta una aliquota di rendimento del 2% per ogni anno di lavoro svolto dal soggetto che va in pensione.
In tal caso si ravvisa un limite massimo è di 40 anni di contributi. Questo indica che in tal caso (40 anni di contributi) al lavoratore viene riconosciuto l’80% della media delle migliori retribuzioni percepite durante la propria carriera.
Affinché sia possibile l’applicazione dell’aliquota di rendimento al 2% risulta necessario evitare di superare una fascia di retribuzione annua di importo pari a 48.279 €.
Questo significa che oltre questo limite l’aliquota di rendimento annuo diminuisce, in modo da andare a evitare che coloro che durante la carriera hanno percepito degli stipendi elevati siano maggiormente agevolati rispetto agli altri.
Le fasce di retribuzione per le aliquote di rendimento sono annualmente definire dall’INPS.
Come funzionano le aliquote di rendimento nel calcolo retributivo
Andando a riepilogare come avviene il calcolo della pensione avvalendosi del metodo retributivo è importante ricordare che si procede il modo diverso per la computazione della quota A (per l’anzianità contributiva precedente al 31 dicembre 1992) e della quota B (per l’anzianità contributiva successiva al 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 201).
Per quanto concerne il calcolo della Quota A bisogna prendere le retribuzioni percepite nell’ultimo anno (dipendenti pubblici), o negli ultimi 5 (lavoratori dipendente del settore privato) o 10 anni (lavoratori autonomi), dal collocamento in quiescenza a cui deve essere applicato il tasso di rivalutazione. Dal valore ottenuto bisogna effettuare la media applicare l’aliquota di rendimento relativa.
In merito alla Quota B è necessario prendere le retribuzioni percepite negli ultimi 10 (lavoratori dipendente del settore privato) o 15 anni (lavoratori autonomi), dal collocamento in quiescenza, applicare il tasso di rivalutazione. A questo punto bisogna effettuare la media e applicare l’aliquota di rendimento relativa.
Una volta ottenuti questi due valori è necessario sommare il risultato della Quota A con quello della Quota B in modo da arrivare all’importo spettante con il retributivo.
Aliquote rendimento pensione nel pubblico impiego
Per quanto concerne i lavoratori del pubblico impiego iscritti alla cassa Stato (Ctps) si ravvisano delle aliquote di rendimento più favorevoli in quanto fino al 1997 il riconoscimento annuo era pari al 2,33% fino 15° anno di servizio, per poi scendere all’1,8%.
Anche in tal caso la pensione non può superare il tetto dell’80% della retribuzione media degli ultimi anni.
Nello specifico emergono diverse tabelle di riferimento per le aliquote di rendimento che dipendono dalle caratteristiche del lavoratore che va in pensione. Nello specifico, per:
- i dipendenti degli enti locali e del comparto Sanità, iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro, (CPI, CPS e CPDEL) vale la tabella A allegata alla legge n. 965/1965;
- gli iscritti alla CPUG (ex Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari) vale la tabella A allegata alla legge n. 16/1986 (si chiarisce che l’articolo 17 della legge 724/1994 ha ridotto i rendimenti al 2% annuo per le anzianità di servizio a partire dal 1° gennaio 1995).
Emergono anche particolari agevolazioni a favore del Comparto Difesa e Sicurezza, con l’obiettivo di garantire rendimenti più elevati per le qualifiche inferiori, maggiormente esposte ai rischi.
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