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Che cos'è l'assicurazione generale obbligatoria (AGO)?

Assicurazione Generale Obbligatoria
6 Ottobre 2022
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Tempo di lettura 4 minuti

L’AGO ovvero l’assicurazione generale obbligatoria si pone come un istituto giuridico finalizzato a offrire ai suoi iscritti molteplici forme di tutela sociale per mezzo delle assicurazioni sociali per la vecchiaia, l’invalidità e la disoccupazione involontaria dei lavoratori dipendenti.

L’assicurazione generale obbligatoria, riconosciuta anche con l’acronimo AGO INPS, prevede anche altre forme di tutela come quelle di tipo sociali che si strutturano sempre in forma di assicurazione sociale, agli artigiani, i commercianti, i lavoratori dell’agricoltura e di altri lavoratori atipici, anche lavoratori dello spettacolo.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:

  • Che cos’è l’assicurazione generale obbligatoria
  • Quali sono i ruoli e le funzioni dell’assicurazione generale obbligatoria

Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) 

La generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato oltre che i lavoratori autonomi e i liberi professionisti “senza cassa” sono iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria.

L’INPS di occupa di gestire i fondi che erogano le prestazioni.

Il FPLD (Fondo pensione lavoratori dipendenti) esercita l’assicurazione IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) per quanto riguarda i lavoratori dipendenti.

Al FPLD sono iscritti anche i lavoratori marittimi, i lavoratori dipendenti da imprese agricole, i lavoratori domestici e gli apprendisti.

Si ricorda che oltre al FPLD, nell’AGO INPS, ci sono anche alcune gestioni speciali, ovvero:

  • la gestione ad esaurimento degli spedizionieri doganali (confluita nell’Inps a seguito della soppressione operata dalla legge 230/1997);
  • la gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge 5/1960);
  • la gestione speciale del consorzio autonomo del porto di Genova e Trieste (ad esaurimento) ex art. 13 Dl 873/1986
  • la gestione speciale dei lavoratori dipendenti di ex-enti creditizi (i cd. fondi esonerativi dell’AGO) confluiti nell’Inps con la legge 357/1990.

In merito ai lavoratori autonomi l’assicurazione IVS è esercitata dal fondo speciale degli addetti ad attività commerciali (legge 613/1966), dal fondo speciale della previdenza degli artigiani (legge 463/1959); dal fondo speciale dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri (legge 1047/1957).

Infine, per quanto concerne i liberi professionisti senza cassa e i collaboratori vige la gestione separata.

La Previdenza Obbligatoria

Il nostro ordinamento previdenziale richiede che sia i lavoratori dipendenti – sia “privati” sia “pubblici” – sia i lavoratori autonomi debbano essere iscritti, per legge, ad uno dei “pilastri” della previdenza obbligatoria.

Nei confronti dei lavoratori e delle imprese emerge, contestualmente al rapporto assicurativo, l’obbligo di pagare i contributi sul reddito o sulla contribuzione annualmente prodotta. Di contropartita questi ottengono le prestazioni previdenziali per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti.

Si chiarisce che ad oggi, successivamente al lungo processo di armonizzazione e ristrutturazione del comparto avviato negli anni ’90 la previdenza obbligatoria è esercitata in cinque diverse forme assicurative obbligatorie di previdenza. Queste differiscono tra di loro per:

  • le prestazioni che offrono
  • i sistemi di calcolo della pensione che adottano.

Forme Sostitutive dell’AGO

Esistono delle forme sostitutive rispetto all’assicurazione generale obbligatoria che riguardano particolari tipologie di lavoratori dipendenti del settore privato.

Il legislatore ha delineato a favore di questi soggetti un trattamento differenziato (più favorevole) rispetto a quello fornito dall’assicurazione generale obbligatoria per quanto concerne la determinazione della misura della pensione e l’età di pensionamento.

La motivazione in forza alla quale è avvenuto questo scostamento si basa sulle caratteristiche del rapporto di lavoro con particolare riferimento alla maggiore forza contrattuale che i lavoratori potevano far valere comparativamente alle altre categorie.

Per mezzo del processo di armonizzazione iniziato negli anni ’90 si è andato a delineare un allineamento alle regole vigenti nell’assicurazione comune.

I fondi sostitutivi dell’AGO erano tradizionalmente:

Nella seconda metà degli anni 90′ sono stati soppressi:

  • il Fondo Elettrici;
  • il Fondo Trasporti;
  • il Fondo Telefonici;
  • e l’Inpdai

Mentre il 1° luglio 2022 è stato soppresso anche il Fondo Pensione dei giornalisti lavoratori dipendenti (prima gestito dall’Inpgi). Si evidenzia che per quanto concerne il Fondo Elettrici e Telefonici il legislatore ha però mantenuto l’applicazione delle norme vigenti al momento della soppressione talché questi fondi sono rimasti giuridicamente distinti rispetto all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Forme Esclusive dell’AGO 

Oltre all’assicurazione generale obbligatoria ci sono delle forme esclusive a cui sono iscritti la generalità dei lavoratori dipendenti di amministrazioni statali, degli enti locali e della sanità, i lavoratori dipendenti delle poste, il personale delle Ferrovie iscritto al fondo Speciale delle Ferrovie dello Stato.

Così come le forme sostitutive dell’AGO anche le forme esclusive si caratterizzavano per il fatto che prevedevano un trattamento molto più favorevole rispetto all’assicurazione comune. Con l’armonizzazione tale regime di favore è venuto progressivamente meno.

Forme integrative dell’AGO 

Esistono anche delle forme integrative dell’AGO. A queste sono iscritti i lavoratori che devono di versare una ulteriore contribuzione rispetto a quella versata presso l’assicurazione generale obbligatoria. Il fatto che versino una prestazione aggiuntiva determina un valore maggiore della contribuzione.

Sono fondi integrativi:

  • il Fondo Gas dedicato al personale dipendente delle aziende del Gas e soppresso dal 1° dicembre 2015;
  • il Fondo Esattoriali rivolto agli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici;
  • l’Enasarco a cui sono iscritti gli agenti e i rappresentanti di commercio;
  • il fondo di previdenza per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge 5/1960);
  • il fondo del consorzio autonomo del porto di Genova e Trieste.

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