Come si calcola la pensione del fondo esattoriali

Il Fondo Esattoriali è il Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici.
Questo fondo ha come obiettivo quello di integrare i trattamenti dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché di erogare prestazioni di capitale.
All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:
- Che cos’è il Fondo Esattoriali
- Come funziona il Fondo Esattoriali
Di cosa si tratta
Si definisce Fondo Esattoriali il Fondo di previdenza che è stato costituito a favore degli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici. Questo fondo è stato istituito dall’art. 110 del regio decreto n. 1401 del 1922 per poi essere rivisto con la legge n. 377 del 1958 e la legge n. 587 del 1971.
Ad essere obbligatoriamente iscritti al Fondo Esattoriali sono i dipendenti dell’esattoria e della ricevitoria delle imposte dirette che hanno la qualifica impiegatizia e i dipendenti da istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria cui si applica il C.C.N.L. della categoria esattoriale, alle condizioni di cui agli art. 8 e 9 legge n. 377 del 1958.
L’obiettivo sulla base del quale è stato costituito il Fondo Esattoriali è quello di integrare, per gli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, i trattamenti dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché di erogare prestazioni di capitale (articolo 2, comma 1, legge n. 377 del 1958).
Dati questi presupposti si pone come un fondo integrativo rispetto all’AGO ed è di tipo obbligatorio. Questo viene finanziato tramite un’aliquota pari al 5,50 % della retribuzione imponibile del Fondo (il 2,2% a carico del lavoratore).
Nello specifico il Fondo Esattoriali eroga però solo una prestazione di vecchiaia al raggiungimento di minimo 15 anni di versamenti al fondo all’età di vecchiaia stabilita nell’assicurazione comune (67 anni).
Si evidenzia che non è prevista la corresponsione della pensione integrativa al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità, ora pensione anticipata.
La pensione
Il Fondo Esattoriali è corrisposto come una pensione annua complessiva la quale include:
- la quota relativa alla contribuzione AGO;
- l’integrazione della quota relativa alla contribuzione AGO che è a carico del Fondo ed è pari ad un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell’ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35 (articolo 23 legge n. 377 del 1958).
Nel caso in cui l’iscritto abbia la contribuzione nell’AGO per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, l’importo del trattamento viene ulteriormente aumentato ai sensi dell’articolo 24, comma 2 della legge n. 377/1958.
La caratterista del Fondo Esattoriali è rappresentata dal fatto che il trattamento integrativo complessivo è solo eventuale. Se la pensione del fondo figura inferiore alla pensione che sarebbe liquidata secondo le regole dell’AGO, a questa verrà posta in pagamento una pensione pari a quest’ultima. Questo aspetto ha portato a perdere interesse nel Fondo.
Residuale è la facoltà di restituzione del 75% dei contributi versati esercitabile solo nel caso in cui l’assicurato abbia
- cessato il rapporto lavorativo senza aver maturato 15 anni di iscrizione al Fondo
- può far valere almeno 15 anni di contribuzione nel Fondo speciale senza aver superato il quinto anno precedente il compimento dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (arg. ex art. 7, legge 587/1971).
La modifica del 2016
Nel 2016 il Fondo Esattoriali ha subito delle importanti modifiche in merito alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in via esclusiva. Con le variazioni apportate è stato stabilito che dal momento dall’entrata in vigore dello stesso, i contributi che vengono versati vanno a formare il montante individuale contributivo dell’iscritto sulla base del quale verrà computata la pensione aggiuntiva ai trattamenti dell’AGO.
Secondo la Riforma tutte le prestazioni a carico del Fondo (vecchiaia, superstiti, invalidità e trattamento anticipato) con decorrenza dal 1° luglio 2017 devono essere calcolate secondo le regole del sistema contributivo anche con riferimento alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1995. In tal modo il trattamento viene corrisposto non solo al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia ma anche della pensione anticipata fissata dalla legge Fornero.
In merito al nuovo sistema di calcolo si utilizzano i criteri individuati per i cosiddetti “lavoratori optanti” dove:
- una prima quota di montante è riferita alle anzianità sino al 31.12.1995
- una seconda quota montante è riferita alle anzianità successive al 31.12.1995.
Questo criterio si riferisce solo ai contributi di pertinenza del Fondo esattoriali: le anzianità AGO restano determinate con i criteri standard.
TFR Esattoriali
Si ricorda che il Fondo Esattoriali si occupa anche di erogare una prestazione di capitale ovvero la liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto incluse le eventuali integrazioni le anticipazioni.
Per il finanziamento della prestazione il datore di lavoro versa un contributo del 7,35% sulla retribuzione imponibile mentre il prestatore un 0,5% aggiuntivo.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessa per morte o invalidità permanente l’importo del TFR può essere maggiorato con delle integrazioni che variano in relazione all’anzianità maturata al momento della cessazione del rapporto e alla situazione familiare.
In merito alla liquidazione delle anticipazioni in costanza del rapporto è necessario avere un’anzianità di iscrizione al Fondo di almeno otto anni o di 5 anni se l’anticipazione è richiesta per la fruizione di congedi per la formazione
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