Ricorso amministrativo INPS: Il nuovo regolamento, chi può presentarlo e come presentarlo

Hai mai sentito parlare di ricorso amministrativo INPS?
Lo sapevi che è possibile presentare ricorso INPS online?
Di fatti è possibile presentare ricorso amministrativo contro i provvedimenti in materia previdenziale.
Il ricorso INPS rappresenta uno strumento importante a servizio dei cittadini per far valere i propri diritti nel contesto del contenzioso amministrativo.
La procedura consiste in una forma di autotutela attraverso la quale viene richiesto all’inps di rettificare un provvedimento precedente, come ad esempio:
- Ottenere il riconoscimento della domanda di Assegno ordinario di Invalidità
- Riesaminare la respinta di una domanda NASpI
- Modificare un provvedimento che contiene errori o incongruenze
- Annulare una domanda inoltrata
- Opporsi ad un indebito
I ricorsi amministrativi INPS sono direttamente disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 e dalle disposizioni contenute nel Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi di cui alla determinazione presidenziale 20 dicembre 2013 n. 195 e nel Regolamento di procedura dei ricorsi ai comitati di vigilanza delle gestioni pubbliche.
Inoltre, è opportuno precisare il lettore che la procedura del ricorso amministrativo INPS è diversa rispetto al ricorso per invalidità civile.
Mentre il primo consiste in una procedura amministrativa inoltrabile autonomamente dal cittadino, il secondo in una giudiziaria che comporta l’obbligo di invio attraverso un avvocato.
Recentemente l’INPS, mediante la delibera n. 8 del 18 gennaio 2023 (nuovo regolamento in tema di ricorsi amministrativi), ha adottato una nuova procedura che va a sancire un cambio nella gestione dei ricorsi amministrativi di competenza dei comitati provinciali dell’istituto.
Con la circolare n. 48 del 17 maggio e il messaggio n. 1900 del 23 maggio l’istituto ha fornito maggiori indicazioni rispetto alla delibera che si prospetta come una piccola rivoluzione in tema di ricorsi INPS andando finalmente a prendere in seria considerazione la difesa dei cittadini e abbandonare al contempo la pratica dei rigetti di “posizione”.
Come funziona il nuovo regolamento?
Il nuovo regolamento approvato il 18 gennaio in tema di ricorsi amministrativi INPS, come già accennato, va a sostituire quello adottato 10 anni fa.
Il suo obiettivo è quello di regolare in maniera esaustiva e aggiornata il contenzioso amministrativo relativo alle diverse gestioni previdenziali dell’istituto.
Il cambio di paradigma fa ben sperare i cittadini, così come i professionisti e gli intermediari, rispetto ad una gestione che mira a garantire i diritti e semplificare le procedure di richiesta.
Il nuovo regolamento va ad applicarsi per la trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei comitati, delle commissioni centrali e periferiche dell’INPS e dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome.
Per quanto concerne il riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle commissioni provinciali della Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) e dei comitati di amministratori dei fondi di solidarietà bilaterali, il regolamento ha introdotto specifiche disposizioni che ne semplificano l’inoltro e ne velocizzano la gestione.
Inoltre, compatibilmente con le disposizioni vigenti, il regolamento ha ampliato il suo ambito d’azione andando ad includere i ricorsi amministrativi relativi alle prestazioni previdenziali del fondo pensione lavoratori dello spettacolo e del fondo pensione lavoratori sportivi, che dovranno essere presentati al direttore regionale competente.
Chi può presentalo
Il ricorso amministrativo INPS può essere presentato da differenti soggetti ovvero i datori di lavoro o i lavoratori dipendenti.
Affinché sia possibile che questi presentino ricorso amministrativo è necessario che siano iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o a forme integrative e sostitutive dell’AGO, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla Gestione Separata e alle forme esclusive dell’AGO.
Si chiarisce che i ricorsi amministrativi INPS sono direttamente utilizzabili anche da datori di lavoro e dai dipendenti della pubblica amministrazione.
Nello specifico questi possono essere mossi contro i provvedimenti assunti dall’Istituto in materia di iscrizione e di contributi afferenti alla Gestione Dipendenti Pubblici (articolo 4, comma 3, decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 368/1997).
Come funziona
Di particolare rilevanza nei ricorsi amministrativi INPS è il ruolo ricoperto dal ricorrente.
Nello specifico si identifica come ricorrente il soggetto che ha l’onere di:
- indicare il provvedimento che ritiene lesivo del proprio diritto;
- esporre brevemente la vicenda amministrativa che lo riguarda;
- individuare i motivi a sostegno della propria domanda di modifica, revoca, sospensione o annullamento del provvedimento stesso;
- allegare i documenti utili alla risoluzione della controversia.
È necessario che venga indicato l’atto contro cui è proposto il ricorso.
È il ricorrente il soggetto che sottoscrive direttamente il ricorso.
Si ricorda che questi può essere, a sua volta, sostituito da un suo rappresentante cui sia stato conferito mandato.
A seguito della presentazione, il ricorso è registrato sui sistemi informatici dell’Istituto ed esaminato al fine della predisposizione delle necessarie osservazioni sulla questione controversa.
In tutti i casi, viene effettuata una valutazione sull’esistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di autotutela.
Ultimata la trattazione, il ricorso viene inoltrato al Comitato competente.
L’organismo che risulta essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso amministrativo INPS dipende dalla materia su cui verte il ricorso oltre che dalla gestione o al fondo previdenziale in oggetto.
Si chiarisce che la competenza può estendersi anche alle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili e oneri accessori connesse al ricorso.
Vengono attribuiti alla competenza dei rispettivi organismi le decisioni inerenti ai ricorsi, non attribuiti ad altro organo, in materia di contributi dovuti alle stesse gestioni e a:
- Comitato amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori;
- Comitato amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali;
- Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
- Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
- Gestione autonoma ex articolo 2, comma 26, legge 335/95;
- Comitato amministratore del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari;
- Comitato amministratore del Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato SpA;
- Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;
- Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;
- Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti;
- Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali;
- Comitato di vigilanza per le pensioni ai sanitari;
- Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti di diritto pubblico;
- Comitato di vigilanza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori;
- Comitato di vigilanza per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
Come presentarlo
In merito alla presentazione del ricorso amministrativo INPS si ricorda che i termini differiscono in base all’organismo che risulta essere direttamente chiamato a gestire la controversia.
Nello specifico i termini e le modalità del ricorso amministrativo sono indicati nella comunicazione del provvedimento e nel regolamento di riferimento.
Si può affermare che in termini generali il ricorso deve essere presentato entro il termine di 90 giorni che decorrono a partire dalla data di notificazione del provvedimento che si intende impugnare.
Nel caso in cui ci sia coincidenza del termine con un giorno festivo o non lavorativo, si ravvisa che questo inizierà a decorrere dal primo giorno lavorativo utile.
In merito ai soli comitati della Gestione Dipendenti Pubblici, il termine di presentazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento.
La presentazione del ricorso amministrativo INPS deve avvenire in modalità telematica e deve essere attuata direttamente dal cittadino per mezzo del servizio online dedicato o per tramite degli enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nel caso di ricorsi relativi alla Gestione Dipendenti Pubblici è necessario trasmettere esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dello stesso servizio online.
A tal fine il ricorso viene registrato nei sistemi informatici dell’Istituto ed esaminato al fine della predisposizione delle necessarie osservazioni sulla questione controversa. Ultimata la trattazione, il ricorso viene inoltrato all’organismo competente.
Il ricorso viene discusso e deciso con una deliberazione di reiezione o di accoglimento integrale o parziale una volta che sono state esaminate le eventuali questioni di ammissibilità e ricevibilità.
È importante ricordare che il ricorrente riceve comunicazione dell’avvenuta deliberazione.
In merito ai tempi di lavorazione del provvedimento si evidenzia che il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni anche se in alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Riferimenti Normativi
- legge 9 marzo 1989, n. 88
- determinazione presidenziale 20 dicembre 2013 n. 195
- Circolare n. 48 del 17/05/23
- Messaggio n. 1900 del 23 maggio 2023
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