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Assegno ordinario di Invalidità

assegno ordinario di invalidità (1)
24 Marzo 2023
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Tempo di lettura 7 minuti

Che cos’è?

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale erogata dall’INPS a tutti quei soggetti iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO), i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata le cui capacità lavorative siano ridotte in modo permanente a meno di un terzo per infermità fisica o mentale.

L’assegno ha durata triennale, periodo al termine del quale il percettore ha l’obbligo di inoltrare domanda di conferma assegno, in mancanza della quale, l’istituto previdenziale provvederà al blocco dell’erogazione. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, di cui il primo riconoscimento deve essere conteggiato nel calcolo, l’assegno diventa definitivo fino alla data di pensionamento di vecchiaia, (nel caso sussistano i requisiti contributivi) o di assegno sociale (nel caso in cui non vi siano i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecciaia).

L’istituto previdenziale, anche prima della scadenza del rinnovo dell’assegno ordinario di invalidità, ha facoltà di convocare il percettore ad una visita medico-legale al fine di accertare che le condizioni vincolanti all’erogazione della prestazione sussistano, l’assenza non giustificata alla convocazione a visita determina il blocco della prestazione.

Si ricorda che per richiedere l’assegno ordinario di invalidità non è richiesto alcun requisito anagrafico, sarà sufficente essere in possesso dei requisiti sanitari e contributivi che andremo a vedere nei capitoli successivi.

Assegno ordinario di invalidità: requisito sanitario

Così come confermato dall’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 222/1984, l’assicurato in procinto di richiesta di assegno ordinario di invalidità dovrà essere in possesso di una capacità lavorativa ridotta in modo permanente a meno di un terzo, a causa di infermità, difetto fisico o mentale.

Precedentemente il criterio della capacità lavorativa era associato alla capacità di guadagno dell’invalido, ad oggi il parametro con cui la commissione medica definisce il soggetto idoneo o non idoneo a ricevere l’assegno mensile d’invalidità, è basato sul criterio della confacenza attitudinale, il quale comporta un giudizio medico legale fortemente individualizzato.

La confacenza attitudinale si basa:

  • sia sul danno biologico derivante dalla malattia
  • che su vari aspetti della personalità: età, sesso, abitudini, qualificazione raggiunta, cultura e versatilità.

Il giudizio non si baserà esclusivamente sulla valutazione medica, ma terrà conto di fattori soggettivi come l’esperienza professionale del richiedente in modo da considerare i riflessi della menomazione sull’attività svolta.

Ulteriore puntualizzazione, non banale, è quella che il requisito all’assegno ordinario di invalidità sussiste anche nel caso in cui la malattia o infermità fosse presente prima ancora del rapporto assicurativo, a patto che vi sia stato un aggravamento della stessa o il sopraggiungere di nuove infermità.

Assegno ordinario di invalidità: requisito contributivo

Oltre al requisito sanitario, il richiedente assegno ordinario di invalidità, deve essere iscritto ad un fondo previdenziale da almeno 5 anni ed essere in possesso di almeno 5 anni di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente l’inoltro della domanda.

Vanno esclusi dal calcolo della contribuzione utile:

  • periodi di assenza per astenzione facoltativa dopo il parto;
  • periodi di lavoro subordinato all’estero;
  • i periodi di servizio militare
  • i congedi parentali;
  • periodi di malattia superiori ad un anno;
  • periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell’assicurazione Ivs

Per rendere ancora più chiaro il concetto della posizione temporale dei contributi poniamo l’esempio di un lavoratore che possiede 10 anni di contribuzione che si posizionano temporalmente da febbraio 2013 a febbraio 2023 e decide di fare domanda di assegno ordinario di invalidità. In questo caso, fermo restando il possesso dei requisiti sanitari, il lavoratore rispetterebbe il cirterio di almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda, dove il quinquenni precedentemente la domanda risale agli anni: 2022/21/20/19/18. Se invece il lavoratore avesse smesso di lavorare nel 2018, se pur in possesso dei 5 anni di contribuzioni minimi, non rangiungerebbe il requisito dei 3 anni nel quinquennio precedente, essendo questi scoperti da contribuzione.

Riconoscimento dei contributi figurativi

La percezione dell’assegno ordinario di invalidità consente l’accumularsi di contribuzione figurativa da parte del beneficiario (solo per i lavoratori dipendenti e non per i lavoratori autonomi). Nel caso in cui l’assegno dovesse cessare, i periodi di erogazione dello stesso, dove ovviamente non è stata prestata alcuna attività lavorativa, verrebbero ricnosciuti dall’istituto previdenziale come contribuzione figurativa la quale può essere utilizzata ai fini del diritto, e non della misura, per la pensione di vecchiaia (non anticipata).

Importo Assegno Ordinaio di Invalidità 2023 (AOI)

Per quanto riguarda l’importo dell’assegno ordinario di invalidità questo può variare sulla base di due fattori:

  • il reddito percepito dal richiedente;
  • il sistema di calcolo all’interno del quale ricade il lavoratore.

Per quanto riguarda il fattore reddituale, che è stato ampiamente discusso all’interno della legge 222/1984, una volta che l’INPS calcola l’ammontare dell’assegno, applicherà delle fasce percentuali di riduzione sull’AOI:

  • 25%: questa aliquota percenutale di penalizzazione sull’importo assegno ordinario di invalidità verrà applicata se il reddito del percettore di AOI dovesse superare 4 volte il trattamento minimo che per il 2022 è di 524,34 euro
  • 50%: l’aliquota penalizzante del 50% verrà invece applicata al percettore di assegno ordinario di invalidità che supera 5 volte l’ammontare del trattamento minimo.

Non superando il limite reddituale, il percettore di AOI che possiede un assegno inferiore al trattamento minimo (524,34 euro), avrà diritto, appunto, all’integrazione al trattamento minimo.

Poniamo che un percettore di AOI percepisca un assegno di 345 euro e che lo stesso non superi i limiti reddituali per ottenere l’integrazione che nel 2022 sono:

  • 12.170,86 per i soggetti non coniugati;
  • 18.256,29 per i soggetti coniugati.

A questo punto l’INPS dovrà integrare l’importo di 345 euro fino a raggiungere la soglia del trattamento minimo, a questo punto, l’importo dell’assegno ordinario di invalidità, ammonterà a 524,34.

Parliamo adesso dell’altro fattore che determina l’importo dell’assegno ordinario di invalidità il quale non agisce sul reddito ma bensì sui contributi in possesso del percettore di AOI: il sistema di calcolo.

A seconda di dove sono posizionati temporalmente i contributi del soggetto, l’INPS effettuerà il calcolo secondo le seguenti variabili:

Rientrano nel metodo retributivo puro tutti coloro i quali possiedono almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, mentre rientrano nel metodo misto tutti coloro i quali possiedono meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995 e ulteriore contribuzione successiva a questa data infine, rientrano nel contributivo puro, tutti coloro i quali possiedono il primo contirbuto a partire dal 01/01/1996.

Le differenze tra i diversi sistemi di calcolo sono sosstanziali, basti dire che il sistema di calcolo retributivo tiene in considerazione le ultime retribuzioni del soggetto mentre, il calcolo contributivo puro, solo massimali e minimali contributivi oltre ad alcune variabili di età. Per quanto riguarda il sistema misto, l’importo dell’assegno di invalidità, verrà calcolato con il sistema delle quote dove, la quota A, rappresenta il calcolo dei contributi fino al 31/12/1995, la quota B, quelli dal 01/01/1996. La somma delle due quote restituisce l’importo dell’assegno ordinario di invalidità.

I cittadini che si ritroveranno ad avere il calcolo della prestazione con il sistema contributivo puro, si vedranno liquidare un importo sull’assegno ordinario di invalidità veramente misero (alcuni nostri lettori con 10 anni contribuzione hanno rimportato importi AOI di 34 euro mensili) e, per di più, questi soggetti non avranno diritto per legge all’integrazione al trattamento minimo, abolita dalla legge 335/1995.

Se vuoi conoscere più nel dettagli la legge 335/1995, inserisci la tua email nel link sottostante per ricevere il PDF del Decreto direttamente nella tua mail.

Legge 335/1995

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Revisione assegno ordinario di invalidità

Come specificato all’inizio dell’articolo, l’assegno ordinario di invalidità, è soggetto a revisione triennale la quale viene comunicata attraverso mezzo raccomandata da parte dell’istituto di previdenza nei confronti del beneficiario. Una volta ricevuta la lettera di revisione, il percettore di assegno ordinario di invalidità, dovrà recarsi presso il proprio medico curante, richiedere un certificato SS3 e inoltrare domanda di conferma assegno presso un istituto di patronato, un servizio di intermediazione online come Wewelfare o attraverso il portale telematico dell’INPS. L’istituto previdenziale, secondo quanto disposto dall’articolo 9 della legge 222/1984, ha la facoltà in qualunque momento, quindi anche prima dello scadere dei tre anni di revisione, di convocare a visita il beneficiario dell’assegno con l’obiettivo di verificare la sussistenza dei requisiti sanitari che hanno contribuito al riconoscimento nella precedente visita.

Termini di presentazione

Nel caso in cui la domanda di conferma assegno venga presentata nei 120 giorni successivi la scadenza triennale, la prestazione verrà bloccata e l’inoltro della domanda verrà considerato come “nuova domanda” andando a perdere gli anni di fruizione cumulati e le conferme maturate fino a quel momento. Per rendere ancora più chiaro il meccanismo poniamo l’esempio di un beneficiario di AOI che è alla sua terza e ultima conferma e dimentica di inoltrare la conferma assegno di invalidità superando i 120 giorni. In quel caso, nonostante successivamente all’invio di una nuova domanda venga confermato il requisito, il lavoratore non potrà ottenere il riconoscimento permanente dell’assegno ordinario (che gli sarebbe spettato di diritto ritrovandosi alla 3° e ultima conferma) fino alla pensione di vecchiaia ma dovrà attendere altri 6 anni e due conferme avendo perso il diritto a causa del mancato invio della conferma assegno entro i 120 giorni della prestazione precedente.

Cumulabilità

L’assegno ordinario è cumulabile con altri redditi (anche da lavoro) ma, in tale ipotesi, verranno applicate le seguenti riduzioni:

  • del 25% se il reddito lordo supera 4 volte il trattamento minimo annuo
  • del 50% se il reddito lordo supera 5 volte il trattamento minimo annuo

I soggetti che fruiscono dell’assegno ordinario di invalidità possono continuare a lavorare, essendo la prestazione compatibile con ogni attività lavorativa, al superamento della soglia minima reddituale (tre volte la pensione minima inps ovvero circa 1500 euro) viene disposta obbligatoriamente una revisione medica.

Assegno ordinario di invalidità rendita Inail o IPSEMA

Nel caso in cui l’assegno ordinario di invalidità e la rendita Inail sono riferiti allo stesso evento o causa queste due prestazioni possono essere cumulabili dal 1° settembre 1995. In questo caso verrà erogata interamente la rendita Inail e l’importo in eccedenza rappresenterà l’assegno ordinario di invalidità

E’ reversibile?

L’assegno non è reversibile ai superstiti, i quali possono richiedere la pensione indiretta e i periodi di fruizione dell’assegno verrano considerati come utili per perfezionare il requisito.

Compatibilità con invalidità civile

L’assegno ordinario di invalidità non è compatibile con l’assegno mensile di invalidità civile (74/99%) ma è compatibile con la pensione di invalidità civile (100%)

Assegno ordinario di invalidità importo minimo

Se in fase di calcolo della prestazione l’importo mensile dell’assegno ordinario di invalidità dovesse risultare inferiore al trattamento minimo (€524,35) l’importo sarà integrato fino alla soglia minima di €524,35, l’integrazione non spetterà ai titolari di reddito, ai fini irpef, superiore a due volte l’importo annuo dell’assegno sociale.

Vi è da ricordare che l’integrazione al trattamento minimo spetta solo ai soggetti titolari di posizioni contributive antecedenti il 31 Dicembre 1995, quindi che rientrano nel sistema misto o retributivo, per tutti quei soggetti rientranti nel sistema contributivo, posizioni contributive dal 1 Gennaio 1996, non sarà possibile accedere all’integrazione del trattamento minimo.

Come si calcola l’importo?

Essendo l’assegno ordinario di invalidità una prestazione previdenziale, il suo importo è strettamente legato dalla storicità contributiva in possesso del richiedente.

Per cui il calcolo dipende non solo dall’ammontare dei contributi in possesso, ma dal sistema di calcolo nel quale rientra il soggetto richiedente.

Il sistema previdenziale Italiano, a seconda del periodo temporale nel quale è stata versata la contribuzione, prevede tre differenti sistemi di calcolo:

Per tutti i soggetti che hanno una posizione contributiva precedente al 31 dicembre 1995, hanno diritto al calcolo della prestazione con il sistema retributivo/misto, il quale per sua natura genererà un importo maggiore rispetto agli altri sistemi;

Mentre per i soggetti che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 spetterà il calcolo della prestazione con il meno generoso sistema contributivo.

Come fare domanda di assegno ordinario di invalidità?

Per effettuare domanda di assegno ordinario di invalidità vi sono due differenti modalità, autonomamente o affidandosi a terze parti.

Prima di specificare le due diverse modalità, è opportuno puntualizzare che prima dell’inoltro della domanda occorre redigere un apposito certificato medico attestante le patologie delle quali il soggetto è affetto, il quale va redatto dal proprio medico curante o da un medico certificatore convenzionato.

Una volta in possesso del certificato medico le modalità di inoltro saranno le seguenti:

  • Autonomamente presso il portale telematico dell’Inps, se in possesso di spid;
  • Presso un centro caf/patronato nel quale si riceverà opportuna assistenza all’inoltro

Ricorso assegno ordinario di invalidità

Spesso e volentieri la domanda assegno ordinario di invalidità non viene riconosciuta a prima visita, proprio per questo l’INPS mette a disposizione del cittadino il diritto di ricorrere al ricorso amministrativo. Tale ricorso deve essere presentato entro 90 giorni dalla ricezione della lettera di respinta.

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