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Il sistema di calcolo contributivo

6 Settembre 2022
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Tempo di lettura 5 minuti

Andare in pensione per molte persone è un vero e proprio traguardo.

Il sistema pensionistico non è affatto semplice a causa del fatto che in questo convivono diverse tipologie, regole e metodologie per la calcolo della pensione.

Il sistema di calcolo contributivo è una modalità di computazione della pensione che si basa sul montante contributivo che è dato dalla somma di tutti i contributi che sono stati maturati dal lavoratore e versati all’ente di previdenza.

A differenza del metodo retributivo, il quale basa il calcolo della pensione sulle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore, il sistema contributivo accantona annualmente una percentuale della retribuzione annua pensionabile del lavoratore che viene poi rivalutata in funzione alla media quinquennale del PIL.

Le percentuali di accantonamento del sistema contributivo vengono determinate in funzione alla cassa previdenziale presso la quale il lavoratore versa la propria contribuzione, per fare un esempio:

  • Per i lavoratori dipendenti la percentuale è del 33%;
  • Per gli autonomi del 24%;
  • dal 25% al 33% per i lavoratori iscritti alla gestione separata

L’accantonamento annuo percentuale corrisponderà, al termine della carriera lavorativa, ai contributi versati.

La somma della contribuzione versata corrispondente alla pensione verrà poi convertita nell’importo della pensione mediante l’applicazione di determinati coefficienti di trasformazione come quello dell’età.

Il sistema contributivo è applicato ai lavoratori assunti dopo 1° gennaio 1996 e a tutti i lavoratori per i periodi successivi al 1° gennaio 2012 “Post riforma Monti-Fornero”.

All’interno di questo articolo parleremo dei diversi sistemi di contribuzione presenti in Italia facendo un focus specifico sul sistema contributivo e sulle sue modalità di computazione della pensione.

Il sistema contributivo: che cos’è?

Il sistema italiano pensionistico vede come metodologia maggiormente applicata quella del sistema contributivo dal momento che si applica alla maggioranza dei lavoratori.

Questo metodo si contraddistingue per il fatto che ad oggi risulta essere usato anche a livello di numerose forme di anticipo pensionistico che sono state introdotte dal legislatore come per esempio l’opzione donna.

Si evidenzia che il sistema contributivo è visto come un sistema di tipo penalizzante nei confronti dell’insieme di lavoratori che si trovano nella condizione di avere delle carriere caratterizzate da discontinuità oppure per quelli che hanno degli stipendi poco elevati. Dati questi presupposti è possibile affermate che il sistema contributivo si connota, almeno in linea generale, come la metodologia più penalizzante per le nuove generazioni.

Il montante contributivo è l’elemento che si pone alla base computazione della pensione. Questo è dato dalla computazione di tutti i contributi che sono stati maturati dal lavoratore e versati all’ente di previdenza nel corso dell’intera vita lavorativa, rivalutati sulla base del tasso calcolato periodicamente dall’ISTAT secondo il PIL.

Si evince che in relazione all’ammontare del montante contributivo si procede alla computazione della pensione complessiva.

Si sottolinea che il montante contributivo è sempre rivisto e rivalutato sulla base del tasso di adeguamento che viene calcolato periodicamente dall’ISTAT secondo il PIL e che considera la variazione del costo della vita media.

L’ammontare dell’importo pensionistico è il risultato del prodotto tra la retribuzione pensionabile annua e l’aliquota (pari al 33 per cento per i lavoratori dipendenti).

Alla percentuale di retribuzione annua accantonata con finalità pensionistiche è applicato un tasso di rivalutazione annuo che è variabile in quanto cambia in relazione alla crescita nominale registrata del PIL degli ultimi cinque anni.

L’ammontare della pensione è legato a:

  • valore totale dei contributi versati
  • coefficiente di trasformazione (valore percentuale aggiornato ogni due anni e che aumenta sulla base all’età di pensionamento).

Sistema contributivo: il calcolo della pensione

Il sistema di calcolo contributivo non risulta essere favorevole qualora il lavoratore si trovi in una condizione in cui svolga dei lavori saltuari o poco duraturi.

Da questo deriva il fatto che il sistema contributivo risulta essere la modalità di computazione dell’assegno pensionistico di tipo meno penalizzante qualora il lavoratore si trovi nella condizione in cui sceglie di abbandonare tardi il posto di lavoro. Questo è legato al fatto che la pensione è maggiore più elevati sono il montante contributivo e il coefficiente di trasformazione che si connotano come fattori il cui ammontare cresce all’aumentare dell’età del lavoratore.

A tal fine decreto del Ministro del Lavoro 1° giugno 2020 ha posto degli esempi:

  • un coefficiente pari al 5,220 per cento per chi va in pensione a 65 anni;
  • un coefficiente pari al 5,575 per cento per chi ha raggiunto i 67 anni.

Come si può vedere dall’esempio l’importo pensionistico a 67 anni figura più elevato.

Si ricorda che la Circolare INPS n. 15 del 28 gennaio 2022 ha fissato l’ammontare del massimale contributivo per il 2022 che si connota come il tetto contributivo pensionabile al di sopra del quale non sono dovuti contributi pari a 105.014,00 euro.

Questo però non significa che non ci sia la possibilità che ci sia una quota di retribuzione che superi il tetto contributivo pensionabile, ma questa non produce effetti sulla computazione della pensione.

Il sistema contributivo è la metodologia di calcolo della pensione che viene utilizzato per tutte le persone che:

  • sono entrate nel mondo del lavoro in data successiva al 1° gennaio 1996
  • hanno maturato meno di 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995, per le attività lavorative svolte dal 1996 in poi.

Si evidenzia che vige possibilità per gli altri lavoratori non ricadenti in questa fascia di optare per il contributivo puro; questa opportunità è stata sancita dall’art. 1 comma 23 della legge 335 del 1995.

I lavoratori che hanno iniziato a svolgere un’attività prima del 1° gennaio 1996 e che hanno maturato, al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore a 18 anni accantonando un totale minimo di contributi pari a 15 anni, 5 dei quali versati dopo il 1996, possono scegliere se andare in pensione senza dover aspettare il compimento dei 67 anni di età. A tal fine dovranno scegliere il calcolo contributivo della pensione.

Sistema retributivo, misto e contributivo

Ad oggi il sistema pensionistico italiano si contraddistingue per il fatto che in esso convivono differenti tipologie di metodologie di calcolo della pensione.

Nello specifico i tre metodi sono:

Si chiarisce che ognuno di questi sistemi ha delle proprie regole che si pongono come fattori alla base della determinazione dell’ammontare dell’importo dell’assegno mensile.

Così come sopra anticipato è possibile affermare che non è semplice comprendere come andare in pensione dal momento che vigono e che devono essere rispettati una serie di requisiti sia di carattere anagrafico che contributivo. Questi sono direttamente previsti dalla legge.

Si ricorda che nel corso dell’ultimo trentennio si sono andate a delineare una serie di modifiche legislative inerenti alla metodologia di calcolo delle pensioni.

Tra le modifiche legislative di primario rilievo si annovera la Riforma Dini del 1995 (legge 8 agosto 1995 n. 335) che ha sancito che l’erogazione del contributo pensionistico dipende e si differenzia in base dell’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995.

Dati questi presupposti si connotano tre casi principali in forza dei quali si procede al perfezionamento dei requisiti per pensionistici.

Le tre casistiche sono:

  • lavoratori con almeno 18 anni di contributi maturati fino al 31 dicembre 1995 (in tal caso è applicato il sistema di calcolo retributivo, più conveniente che si fonda alla computazione della media degli stipendi degli ultimi anni di carriera);
  • lavoratori con meno di 18 anni di contributi maturati al 31 dicembre 1995 (prevede un sistema di calcolo misto ovvero l’applicazione del sistema retributivo fino al 1995 e del sistema contributivo per le attività svolte dopo il 1995);
  • lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996 (si fonda sull’impiego del calcolo contributivo).

Altra modifica legislativa che ha segnato il nostro sistema pensionistico è la riforma Monti Fornero che è stata introdotta con il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214. Questa modifica ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2012, l’estensione del calcolo contributivo a tutti i lavoratori.

Ad oggi è possibile affermare che per i lavoratori che hanno maturato almeno 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995 permane il diritto ad quota di pensione calcolata con il sistema contributivo mentre per il periodo successivo al 1° gennaio 2012 manterranno il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011.

Possiamo, quindi affermare che:

  • il calcolo retributivo vale per i lavoratori che hanno maturato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995
  • il calcolo misto (retributivo fino al 1995 e contributivo per anni successivi) si va ad applicare ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • Il calcolo contributivo riguarda i lavoratori assunti dopo 1° gennaio 1996;
  • Il metodo contributivo è valido per tutti per i periodi successivi al 1° gennaio 2012 ai lavoratori “Post riforma Monti-Fornero”

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