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Calcolo della pensione per gli iscritti all'ex fondo trasporti

23 Settembre 2022
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Tempo di lettura 3 minuti

Il Fondo Trasporti è stato soppresso il 1° gennaio 1996, ma nonostante questo permangono delle differenze rispetto all’assicurazione generale obbligatoria.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:

  • In cosa consiste l’ex fondo trasporti
  • Come avviene il calcolo della pensione per gli iscritti all’ex fondo trasporti

L’Ex Fondo Trasporti

Il Fondo Trasporti, Fondo previdenziale dei lavoratori dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto si connota come un ex fondo sostitutivo rispetto all’assicurazione generale obbligatoria che dal 1° gennaio 1996 è confluito nel FPLD (con separata evidenza contabile).

Al Fondo Trasporti era iscritto il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da:

  • aziende private esercenti ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna;
  • comuni, province, regioni e loro consorzi esercenti, in economia o mediante aziende speciali, il personale dipendente da aziende esercenti in appalto operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla precedente lettera a) per la gestione del pubblico servizio.

Per mezzo della soppressione del Fondo Trasporti e il suo confluire nel FPLD i lavoratori ad esso regolarmente iscritti sono stati oggetto dell’integrale applicazione delle regole e della disciplina vigente nell’assicurazione comune.

Il calcolo della pensione

Considerando il passaggio del Fondo Trasporti all’Assicurazione Generale Obbligatoria gli iscritti hanno mantenuto alcuni vantaggi previsti dalla precedente normativa.

I principali vantaggi riguardano il calcolo della pensione.

Nello specifico, il Fondo Trasporti prevedeva:

  • una aliquota di rendimento del sistema retributivo pari al 2,5% per ogni anno di anzianità di servizio (contro il 2% previsto nell’assicurazione comune);
  • l’assenza di qualsiasi massimale pensionistico;
  • il calcolo della media della retribuzione pensionabile veniva effettuata sugli ultimi 12 mesi di servizio (contro i cinque anni previsti nell’AGO).

Inoltre, la retribuzione pensionabile non considerava alcune voci previste nell’Assicurazione Generale Obbligatoria come:

  • i premi di produttività
  • gli altri emolumenti straordinari
  • le retribuzioni accessorie percepite

Queste voci non potevano essere computate per un importo superiore al 40% rispetto a quelle percepite nell’arco degli ultimi 36 mesi (cfr: art. 5 e 17 della legge 889/71).

Ad oggi la determinazione della pensione avviene in tre seguenti quote a seconda della collocazione temporale dell’anzianità contributiva.

Il processo di armonizzazione verso l’AGO

Per comprendere al meglio come avviene la computazione della pensione è necessario considerare che esistono diverse modalità di trattamento che coincidono con la:

  • quota A riferita alle anzianità contributive maturate sino al 1992;
  • quota B interessa le anzianità contributive maturate a partire dal 1993 sino al 1995 (se il lavoratore vanta meno di 18 anni di contributi al 1995) o sino al 2011 (se il lavoratore possiede almeno 18 anni di contributi al 1995 e si articola in:
    • quota B1 che interessa le anzianità contributive maturate tra il 1993 ed il 1994;
    • quota B2 con riferimento all’anzianità contributiva maturata dal 1995 al 1996;
    • quota B3 attivabile solo per coloro che hanno almeno 18 anni di contributi al 1995;
  • quota C legata ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contribuzione.

Per quanto riguarda la Quota A la prestazione è calcolata coefficientando la retribuzione dell’ultimo anno di servizio per l’aliquota di rendimento del 2,5% per ogni anno di servizio.

In merito alla Quota B1 emerge che gli iscritti al Fondo Trasporti hanno subito un allungamento del periodo temporale di ricerca della media della retribuzione pensionabile ed un abbattimento del 27,5% della retribuzione pensionabile eccedente l’ultima fascia del tetto pensionabile.

In relazione alla Quota B2 si evidenzia che l’aliquota di rendimento è scesa dal 2,5% al 2% allineandosi a quella prevista nell’AGO.

Per quanto riguarda la Quota B3 sono state previste l’applicazione delle medesime regole vigenti nell’AGO, completando prima del tempo il processo di armonizzazione che già era iniziato dal 1993.

In relazione alla quota C si chiarisce che le anzianità contributive maturate successivamente al 1° gennaio 1996 sono determinate con il sistema contributivo.

La facoltà di scelta

Si chiarisce che secondo quanto definito dal Dlgs 414/1996 il lavoratore ha la possibilità di utilizzare i periodi maturati sino al 31.12.1995 o con le regole di accredito del FPLD o con le regole del soppresso Fondo con delle limitazioni. Le limitazioni sono:

  • l’importo complessivo della pensione da liquidarsi in base al metodo retributivo non può superare l’importo più favorevole tra il 90 per cento della retribuzione pensionabile computata per il calcolo della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo anteriormente al 1° gennaio 1996 e l’80% della retribuzione pensionabile determinata con le regole vigenti nel FPLD;
  • le anzianità contributive maturate nel FPLD prima del 1996 non sono utili per il diritto e la misura della pensione se la prestazione è liquidata prima dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nel FPLD (di regola 67 anni).

Questi periodi di contribuzione danno luogo, al compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia alla riliquidazione del trattamento pensionistico, da effettuare sulla base delle retribuzioni utilizzate per la liquidazione della quota di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, rivalutate secondo i coefficienti.

Le prestazioni Previdenziali

Gli iscritti al fondo soppresso hanno diritto alle stesse prestazioni previdenziali previste per i lavoratori dipendenti presso l’AGO tale per cui hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipataall’assegno ordinario di invalidità, alla pensione di inabilità oltre che alla pensione ai superstiti.

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