Ex Fondo di Previdenza per il Personale Addetto ai Pubblici Servizi di Telefonia

Il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è stato soppresso il 1° gennaio 2000.
Con la sua soppressione il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è stato direttamente iscritto al Fondo pensione dei lavoratori dipendenti e, per questo motivo, gli si applicano in modo integrale le regole che riguardano tale Fondo.
Di controverso per i lavoratori che al 1° gennaio 2000 erano iscritti al Fondo telefonici soppresso si vanno ad applicare le norme relative alla normativa vigente presso il Fondo.
All’interno dell’articolo andremo ad approfondire:
- Chi sono i soggetti coinvolti
- Come funziona la pensione
Soggetti coinvolti
I soggetti iscritti pressoo il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia erano:
- il personale dipendente dalle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Società ltalcable;
- i dipendenti dalle società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse società concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali.
Risultavano, invece, esclusi dall’iscrizione al Fondo:
- gli apprendisti;
- il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;
- il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

Come funziona l’ex Fondo Telefonici
Per quanto concerne il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia emerge che agli iscritti spettano le seguenti prestazioni:
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- pensione di inabilità;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione privilegiata di inabilità;
- assegno privilegiato di invalidità;
- pensione ai superstiti.
Si chiarisce che per accedere alla pensione di vecchiaia, anticipata, ai superstiti e alle prestazioni di invalidità sono necessari i medesimi requisiti previsti per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Per quanto concerne il calcolo della pensione si considera come spartiacque la data del 31 dicembre 1995 in quanto per i lavoratori iscritti al Fondo che hanno un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, alla data del 31 dicembre 1995, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema di calcolo retributivo previsto dalla normativa vigente.
A partire dal 1° gennaio 2012 la quota di pensione legata alle anzianità maturate dopo questa data è calcolata col sistema di calcolo contributivo.
Per il calcolo della pensione bisogna considerare una serie di quote che vengono sommate tra di loro:
- quota A: quantificata sull’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992;
- quota B: quantificata sull’anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994;
- quota C: quantificata sull’anzianità maturata dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996;
- quota D: quantificata sull’anzianità maturata dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2011;
- quota contributiva: quantificata sull’anzianità maturata da gennaio 2012.
Vale il metodo misto (applicazione del sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e applicazione del metodo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996) per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni. In tal caso l’ammontare della pensione è data dalla somma della
- quota A retributiva
- quota B retributiva
- quota C retributiva
- quota contributiva
Come sopra anticipato la disciplina che si applica è quella del fondo soppresso per il calcolo della pensione per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996.
Si ricorda che il totale dell’importo del trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo non può superare il più favorevole fra questi importi:
- 80% della retribuzione pensionabile, calcolata secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
- 90% della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo anteriormente al 1° gennaio 1996.
La pensione di vecchiaia contributiva è, invece, prevista per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data.
Si evidenzia che dal 1° luglio 2010 è venuta meno la possibilità di attuare il trasferimento gratuito d’ufficio o a domanda della contribuzione dal Fondo telefonici all’AGO in quanto la posizione assicurativa dei lavoratori telefonici può essere trasferita nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) solo a domanda degli interessati e a titolo oneroso.
Emerge il caso in cui i lavoratori possono ottenere il trasferimento d’ufficio a titolo gratuito della posizione assicurativa nell’AGO ovvero quando sono cessati dal servizio entro il 30 giugno 2010 senza aver raggiunto i requisiti per la maturazione della pensione nel Fondo.
Si ricorda che è possibile avvalersi della totalizzazione o del cumulo dei periodi assicurativi secondo le regole che disciplinano tali istituti.
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