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Fondo Clero

fondo clero
28 Ottobre 2022
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Tempo di lettura 4 minuti

Fondo Clero. Ne hai mai sentito parlare? Sai di cosa si tratta?

Il Fondo Clero è il fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Rappresenta una forma previdenziale che è compatibile con l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per le pensioni di invaliditàvecchiaia e ai superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’AGO.

All’interno di questo articolo andremo ad approfondire:

  • Che cos’è il fondo Clero
  • Come funziona
  • Quali sono le prestazioni previste dal fondo
  • Come avviene il calcolo della pensione

Di cosa si tratta

Istituito con legge 903/73 il Fondo Clero è il fondo di previdenza pensato per il clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e si pone come forma previdenziale compatibile con l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Il fatto che un soggetto sia un ministro del culto lo porta a contribuire obbligatoriamente al Fondo Clero (articolo 5 della legge 903/73).

Il Fondo Clero si occupa dell’erogazione delle pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’AGO.

Il Fondo Clero si rivolge, quindi, ai suoi iscritti.

Come funziona

In merito al funzionamento del Fondo Clero emerge che gli iscritti al Fondo devono provvedere autonomamente al versamento del contributo. In particolare, i soggetti che devono versare il contributo sono:

  • sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;
  • ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale (cfr. l’articolo 5, comma 2, legge 903/1973) che ha esteso al Culto di appartenenza le disposizioni della legge 903/1973;
  • sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria.

Prestazioni previste

Il Fondo Clero prevede le seguenti prestazioni:

  • la pensione di vecchiaia;
  • la pensione di invalidità;
  • la pensione ai superstiti.

Per quanto concerne la pensione di vecchiaia, a cui si applica l’adeguamento alle speranze di vita, è possibile affermare che questa si consegue in presenza di:

  • una contribuzione minima di 20 anni
  • raggiungimento di 68 anni di età oppure al compimento dell’età anagrafica di 65 anni
  • raggiungimento di un’anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni.

Il Fondo Clero si occupa anche dell’erogazione della pensione di invalidità. In tal senso un soggetto è identificato come invalido se si trova in una condizione in cui è divenuto permanentemente incapace di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale. Ai fini di ottenere la pensione di invalidità è necessario essere titolari di cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva. Si evidenzia che il diritto alla pensione di invalidità è riconosciuto anche a coloro che si trovino nella condizione di iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto. Questi soggetti devono far valere cinque anni di anzianità contributiva nel Fondo Clero ed essere riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell’AGO.

In merito alla pensione ai superstiti si evidenzia che questa pensione spetta, a domanda, ai superstiti del pensionato del Fondo o dell’iscritto che, nel caso in cui, momento del decesso, sia stato versato al Fondo Clero almeno cinque contributi annui. In tal caso si applicano le norme in vigore per le pensioni ai superstiti a carico dell’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

In relazione alla tempistica circa la decorrenza delle prestazioni emerge che la pensione di vecchiaia e la pensione di invalidità, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda nel caso in cui sussistano i requisiti previsti dalla legge.

Per quanto concerne le domande relative alle prestazioni pensionistiche si chiarisce che queste devono essere inoltrate all’INPS attraverso i servizi online.

In merito, invece, della pensione ai superstiti si evidenzia che questa va a decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell’iscritto o del pensionato del Fondo Clero.

Il calcolo della pensione

L’ammontare della pensione è dato da due componenti uno fisso ed uno eventuale.

Nello specifico è costituita da:

  • un trattamento minimo stabilito dalla legge
  • un eventuale importo aggiuntivo, che è stabilito in base al numero di anni di contribuzione eccedente l’anzianità minima prescritta per la maturazione del diritto.

Per quanto riguarda la pensione ai superstiti questa viene direttamente corrisposta sulla base delle aliquote che sono previste nell’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. In particolare, queste aliquote vengono computate partendo dall’ammontare della pensione d’invalidità o quanto piuttosto dalla pensione di vecchiaia nel caso in cui sia più favorevole, liquidata o che sarebbe spettata all’iscritto al momento del decesso.

Emerge che le pensioni a carico del Fondo Clero non risultano essere cumulabili nella misura di un terzo del loro importo con le pensioni a carico dell’AGO per invalidità, la vecchiaia e i superstiti oppure di trattamenti di previdenza sostitutivi di questa ultima o che ne comportino l’esclusione o l’esonero.

Qualora avvenga una contrazione del trattamento complessivo tale per cui risulta inferiore alla pensione dovuta dal Fondo Clero emerge che il trattamento medesimo deve essere integrato dal Fondo stesso fino a raggiungere l’importo della pensione suddetta. La possibilità di ricorrere alla totalizzazione al fine di conseguire un’unica pensione è riconosciuta agli iscritti al Fondo Clero.

Nel caso in cui un iscritto al Fondo Clero abbia la possibilità di far valere contributi versati o accreditati nell’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione.

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