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Integrazione al trattamento minimo

integrazione al trattamento minimo
30 Gennaio 2020
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Tempo di lettura 5 minuti

L’integrazione al trattamento minimo è una prestazione concessa dallo stato a tutti quei pensionati che rientrano nel sistema di calcolo retributivo o misto e sono in possesso di una pensione che, al calcolo puro dei contributi in possesso, non supera la soglia minima di povertà. Il trattamento minimo pensione nel 2022 è di 524,35 euro, importo ricalcolato annualmente secondo gli indici istat. La prestazione è soggetta a limiti reddituali oltre i quali il soggetto ne perde il diritto o viene riconosciuta l’integrazione parziale al trattamento minimo.

Che cos’è?

L’integrazione al trattamento minimo  è una prestazione erogata dallo stato, attraverso l’INPS, che ha l’obiettivo di tutelare tutti quei pensionati che percepiscono assegni al di sotto del limite della soglia di povertà.

Tale prestazione è concessa a tutti quei pensionati che possono vantare il versamento di almeno un contributo prima del 1 gennaio 1996.

L’erogazione dell’integrazione al minimo 2022 è strettamente legata al:

  • non superamento di determinate soglie reddituali stabilite annualmente;
  • possesso di prestazioni pensionistiche che, al calcolo, risultino essere al di sotto della media degli importi prestabiliti per garantire una vita dignitosa;
  • sistema di calcolo con il quale viene determinata la prestazione (retributivo/misto/contributivo).

L’integrazione al trattamento minimo viene aggiornata annualmente sulla base del meccanismo di perequazione con il quale l’importo delle pensioni viene adeguato al costo della vita.

Nel 2022 l’applicazione della perequazione, che avrebbe dovuto essere del 1.7%, è stata applicata provvisoriamente al 1.6% per cui l’importo dell’integrazione al trattamento minimo nel 2022 è di €524,35 al mese, 6.816,45 all’anno.

I limiti di reddito per integrazione al trattamento minimo sono soggetti a variazione annua sulla base dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Cerchiamo adesso di semplificare il concetto di “prestazioni pensionistiche che, al calcolo, risultino essere al di sotto della media”.

Per calcolo si intende:

  • il risultato mediante il quale l’INPS, attraverso appunto una procedura di calcolo sulla base dei contributi versati, determina l’importo della pensione.
  • Se l’importo finale dell’assegno, derivante dal calcolo effettuato dall’INPS, dovesse risultare inferiore alla media prestabilita, il pensionato avrà diritto all’integrazione al trattamento minimo.
  • Allo stesso modo, tale logica, viene applicata anche per quelle prestazioni che non sono prettamente di “vecchiaia” o “anticipata“.

L’integrazione al trattamento minimo assegno ordinario di invalidità, infatti, consente ai fruitori di prestazioni erogate a titolo di invalidità, che rientrano ovviamente nei parametri sopra citati, di poter percepire l’integrazione sull’assegno.

Questo vale anche per la pensione di reversibilità.

Calcolo integrazione al trattamento minimo

Per semplificare il concetto al lettore, faremo un esempio di calcolo dell’integrazione al trattamento minimo:

  • poniamo il caso di un pensionato che, sulla base dei contributi in possesso, ha diritto ad un assegno pensionistico pari a €350;
  • la prestazione viene liquidata nell’anno corrente, ovvero 2022, anno in cui la cifra massima stabilita per l’integrazione al minimo è pari 524,35 € mensili;
  • il pensionato avrà diritto ad un’integrazione pari a 173,83 € i quali andranno a sommarsi ai 350,52 € della pensione spettante di diritto, raggiungendo così i €524,35 mensili.

Limiti di reddito per il diritto all’integrazione al trattamento minimo

I limiti reddituali da non superare per aver diritto all’integrazione, variano a seconda che il pensionato sia coniugato o non coniugato.

Pensionati non coniugati

Per quanto concerne i pensionati non coniugati, questi avranno diritto all’integrazione al trattamento minimo nel 2022:

  • in misura piena, se non superano un reddito annuo di €6.816,55;
  • in misura parziale, se non superano un reddito annuo compreso tra €6.816,55, e €13.633,10.

Qualora il reddito dovesse superare la soglia di €13.633,10, non si avrà diritto all’integrazione

Pensionati coniugati

Nel caso in cui l’avente diritto all’integrazione al trattamento minimo fosse sposato/a i limiti reddituali che verranno applicati saranno, per ovvie ragioni, più alti.

Verranno a questo punto considerati anche i redditi del coniuge e l’integrazione sarà così ripartita:

  • con un reddito annuo complessivo proprio e del coniuge pari a €20.449,65 e del singolo pensionato pari a €6,816,55, l’integrazione sarà piena;
  • con un reddito complessivo tra i €20.449,65 ed entro i €27.266,20 e un reddito del singolo pensionato non superiore a €13.633,10, l’integrazione sarà erogata in misura parziale
  • se il reddito personale e del coniuge superai i €27.266,20 o anche solo quello personale supera i €13.633,10, non si avrà diritto all’integrazione al trattamento minimo.

I redditi da rispettare saranno i seguenti:

  • nel caso in cui la pensione ha decorrenza prima del 1994, i redditi coniugali sono del tutto irrilevanti ai fini del diritto;
  • nel caso in cui la decorrenza sarà successiva al 1994 i redditi coniugali dovranno essere considerati ai fini del diritto.

Quindi per tutte quelle prestazioni con decorrenza successiva al 1994 i limiti coniugali da rispettare nel 2022 saranno:

  • per percepire dell’integrazione in misura piena non si dovranno superare i 20.449,65, e reddito del pensionato entro 6.816,55;
  • per percepire dell’integrazione in misura ridotta dai €20.449,65, fino a  €27.266,20.

Anche in questo caso al superamento della soglia di €27.266,20 decadrà ogni diritto alla prestazione.

Quali sono i redditi da tenere in considerazione?

I redditi che dovranno essere esclusi, e che quindi non vengono calcolati ai fini della determinazione del non superamento delle soglie sono:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • la pensione da integrare al minimo;
  • il TFR (trattamento di fine rapporto) ed i trattamenti assimilati (ad esempio in regime di TFS, come l’indennità di buonuscita, indennità premio si servizio, di anzianità), comprese le relative anticipazioni;
  • gli arretrati da lavoro soggetti a tassazione separata;
  • i redditi esenti da Irpef, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni degli invalidi civili, i trattamenti di famiglia.

I redditi che non sono presenti nell’elenco precedente saranno tenuti in considerazione per la determinazione del non superamento delle soglie.

Tabelle Reddituali Integrazione al trattamento Minimo

Per ricapitolare e rendere visivo il concetto dei limiti reddituali per l’integrazione al trattamento minimo, Nonsolopensioni.it, ha elaborato le seguenti tabelle.

LimitiPensionato SingoloPensionato Coniugato
Pensioni con decorrenza prima del 19946.816,55 €/
Pensioni con decorrenza nel 19946.816,55 €27.266,20 €
Pensioni con decorrenza successiva al 19946.816,55 €20.449,65 €
LimitiPensionato SingoloPensionato Coniugato
Pensioni con decorrenza prima del 199413.633,10 €/
Pensioni con decorrenza nel 199413.633,10 €34.082,75 €
Pensioni con decorrenza successiva al 199413.633,10 €27.266,20 €

Integrazione al minimo su due pensioni

Nel caso in cui il pensionato sia titolare di due pensioni, l’integrazione al minimo spetta solo su una pensione ed è liquidata in favore della prestazione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo più elevato o, a parità di importo, nella gestione che ha liquidato la pensione che ha la decorrenza più remota.

Pensioni integrate al trattamento minimo

Precisiamo sin da subito che le prestazioni facente parte del comparto di invalidità civile non sono integrabili al trattamento minimo.

Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali queste vanno divise in pensioni:

  • dirette;
  • indirette.

Per quanto riguarda le pensioni dirette, hanno diritto all’integrazione al trattamento minimo le seguenti prestazioni:

Erogate dall’assicurazione generale obbligatoria, AGO, dai fondi esclusivi e sostitutivi della stessa e dai fondi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti).

Per quanto riguarda le pensioni indirette, hanno diritto all’integrazione al trattamento minimo le seguenti prestazioni:

Erogate dall’assicurazione generale obbligatoria, AGO, dai fondi esclusivi e sostitutivi della stessa e dai fondi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti).

Le pensioni calcolate con il metodo contributivo

Per quanto riguarda quelle pensioni calcolate con il sistema contributivo, quindi posizioni assicurative che partono dal 1° gennaio 1996, non hanno diritto all’integrazione al trattamento minimo.

Congelamento dell’integrazione al trattamento minimo

Nel caso in cui il pensionato dovesse perdere il diritto a percepire l’integrazione al trattamento minimo (ad esempio per il superamento delle soglie reddituali) questi continuerà a percepire un rateo nella misura fissata al momento della cessazione del diritto all’integrazione, per effetto della perequazione automatica, cioè dell’adeguamento della pensione al costo della vita effettuato ogni anno.

Integrazione della pensione per maggiorazione sociale

Le pensioni che rientrano in determinate soglie reddituali e i pensionati che raggiungono una certà età, oltre all’inntegrazione al trattamento minimo, hanno diritto alle cd. maggiorazionin sociali.

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