Cumulo della pensione con i redditi da lavoro

A partire dal 1° gennaio 2001 è stato definito, per alcune tipologie di pensioni il fatto di essere interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Inoltre, dal 1° gennaio 2009 la totale cumulabilità con i redditi da lavoro è stata estesa a tutte le pensioni.
Il tema del cumulo della pensione con i redditi da lavoro risulta essere rilevante nel caso in cui un soggetto, una volta raggiunta la pensione, scelga di riprendere il lavoro in azienda o di dedicarsi ad un’attività di consulenza oppure mettere su una piccola azienda è spesso travagliato da un interrogativo.
Nonostante questo, permangono alcuni limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro.
All’interno di questo articolo andremo ad approfondire
- L’evoluzione del cumulo della pensione con i redditi da lavoro
- Come funziona il cumulo della pensione con i redditi da lavoro
- Quali sono i limiti per il cumulo della pensione con i redditi da lavoro
Il cumulo della pensione con i redditi da lavoro
Sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente a partire dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità e le pensioni/assegni di invalidità, liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
In merito al cumulo della pensione con redditi da lavoro assume un ruolo chiave la data del 1° gennaio 2009 in quanto si è andata a definire l’estensione a tutte le tipologie di pensione del totale cumulabilità con i redditi da lavoro. Nello specifico questa riguarda le pensioni di anzianità, i trattamenti di prepensionamento e le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo, a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e della Gestione Separata.
Si evidenzia che il requisito relativo alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente deve sempre sussistere per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, di vecchiaia supplementare, di anzianità e anticipata in quanto su questo aspetto non ricade l’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro.
I limiti alla cumulabilità
In relazione alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro vigono alcuni limiti. Nello specifico questi riguardano:
- le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, e in presenza di reddito da lavoro dipendente che superi il trattamento minimo annuo;
- le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, e in presenza di reddito da lavoro autonomo che superi il trattamento minimo annuo;
- le pensioni di anzianità liquidate a favore di lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Inoltre, non risultano essere rilevanti ai fini della cumulabilità della pensione:
- i redditi che sono connessi ad attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
- le indennità che sono percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace, di giudici onorari aggregati e di giudice tributario;
- le indennità e i gettoni di presenza disciplinati dall’articolo 82, commi 1 e 2, del Testo Unico enti locali percepiti dagli amministratori locali;
- tutte le indennità che risultano essere direttamente connesse a cariche pubbliche elettive.
Le trattenute lavorative
Esistono inoltre le cosiddette trattenute lavorative che nei casi previsti devono essere effettuate sulla retribuzione a cura del datore di lavoro verso il quale il lavoratore deve dichiarare la propria qualità di pensionato. In tal caso il datore di lavoro deve occuparsi di procedere al versamento di quanto trattenuto all’ente previdenziale che eroga la pensione.
Di controverso la trattenuta sulla pensione risulta essere effettuata dall’ente previdenziale nei casi di:
- tardiva liquidazione della pensione, operando sugli arretrati;
- attività lavorativa dipendente svolta dal pensionato all’estero. In tal caso egli è tenuto a comunicare all’ente la data di inizio dell’attività, il numero delle giornate di lavoro e l’importo mensile della retribuzione;
- possesso, da parte del pensionato, di redditi da lavoro autonomo.
La trattenuta può essere di due tipologie:
- giornaliera ed è pari al 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo.
- mensile, per reddito da lavoro autonomo ed è pari al 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito autonomo prodotto
si evidenzia che i redditi da lavoro sono ricollegabili ad attività svolta che sussista il vincolo di subordinazione devono considerarsi redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.
Il pensionato, che svolge attività lavorativa autonoma all’estero, deve comunicare i redditi entro la scadenza prevista.
Cumulo dei redditi da lavoro con la pensione di vecchiaia o anticipata
Sono interamente cumulabili con la pensione di vecchiaia, con la pensione anticipata e con la ex pensione di anzianità i redditi da lavoro, autonomo o dipendente a partire dal 1° gennaio 2009. Nel caso in cui le prestazioni siano maturate in base al sistema contributivo, il cumulo della pensione con i redditi da lavoro è possibile se viene soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- siano stati compiuti almeno 60 anni di età se donna o 65 anni se uomo;
- ci siano almeno 40 anni di contribuzione;
- ci siano almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età.

Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con l’Opzione Donna
Non è stato stabilito in modo chiaro quanto avviene nel caso dell’esercizio dell’opzione donna. Non è stato stabilito cosa accade, in materia di cumulo tra lavoro e pensione, per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo. Andando a leggere in modo rigido la normativa sembrerebbe che le lavoratrici che hanno fruito dell’opzione donna non possono cumulare la pensione con reddito da lavoro.
Il Cumulo con la Pensione “Quota 100”
In relazione alla Quota 100 o alla Quota 102 è stata stabilita l’incumulabilità di tale prestazione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo tranne nel caso di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Questa condizione si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Il Cumulo con l’assegno ordinario di invalidità o pensioni di invalidità
I titolari dell’assegno ordinario di invalidità hanno una riduzione dell’assegno se il reddito superi determinate soglie. Dal 1995 il titolare di un assegno ordinario di invalidità che svolge attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, vede una riduzione dell’importo:
- in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Se l’assegno permane superiore al trattamento minimo il rateo di assegno eccedente il trattamento minimo può subire un secondo taglio se l’anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato l’assegno è inferiore a 40 anni di contributi. La riduzione è:
- pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo fermo restando che la decurtazione non può superare il reddito stesso; nel caso di redditi da lavoro autonomo la riduzione
- pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.
In caso di lavoro dipendente la riduzione non scatta se:
- il reddito conseguito è inferiore al trattamento minimo INPS
- il lavoratore è impiegato in contratti a termine la cui durata non superi le 50 giornate nell’anno solare o per i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili.
Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con la Pensione di Inabilità
In caso di titolarità della pensione di inabilità emerge la non ammissibilità di un’attività lavorativa dipendente o autonoma in quanto la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa.
Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con la Pensione ai Superstiti
In caso di titolarità della pensione ai superstiti emerge che questa può essere soggetto di riduzione nel caso di svolgimento di attività lavorativa. Se:
- il reddito annuo ricavato dall’attività è compreso fra tre e quattro volte l’importo del minimo INPS, la percentuale di pensione che spetta al superstite si abbassa del 25% dell’importo originario.
- il reddito supera le quattro volte il minimo INPS l’importo della pensione ai superstiti si riduce del 40%;
- se il reddito supera le cinque volte il trattamento minimo dell’Inps, la pensione ai superstiti è determinata applicando la percentuale del 50%all’importo originariamente spettante.
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